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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   e per 1' art. 78 del T. U. 7 maggio 1908 n. 248 non sono tenute al pagamento del dazio pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneficenza e che si consumano alle case di coloro, cui la distribuzione è fatta.
   Circa alle società cooperative di produzione e lavoro per l'art. 4 legge 11 luglio 1889 (vedi anche Iiegol. R. D. 9 giugno 1898 N. 230) possono con esse dallo Stato stipularsi a licitazioni od a trattative private contratti per appalti di lavori, purché il lavoro non superi le lire 100.000 e si tratti di appalti nei quali predomini il lavoro della mano d'opera ; sui pagamenti che si faranno a rate si trattiene il 10 °/0 per cauzione da restituire a lavoro finito.
   D'altra parte ed in generale per tutte le cooperative 1' articolo 224* del Codice di Commercio stabilisce che nessuno può avere in una società cooperativa una quota maggiore di L. 5000 nè tante azioni che eccedano tal somma al valore nominale, il quale non può eccedere quello di L. 100. Le azioni debbono essere nominative nè possono essere cedute, se non interamente prima pagate, ed anche col previo consenso dell'ente. Tutte queste norme, e disposizioni, hanno una grandissima influenza sul preventivo e gestione aziendale delle cooperative e se non influentissimo 1' elemento giuridico in esse, come nelle aziende degli enti pubblici, è però sempre molto rilevante.
   Vengono poi le leggi 7 luglio 1907 n. 526 a favore delle Società cooperative agricole e la legge 3 giugno 1909 n. 422 per la costituzione di consorzii di cooperative per appalti di lavori pubblici. Tali consorzi possono essere elevati in enti morali colle stesse esenzioni dal bollo concesse dall'art. 29 n. 9 della citata legge T. U. 4 luglio 1897 n. 414. Le esenzioni però per detta legge del 1909, avranno affetto per soli 5 anni dalla costituzione del Consorzio, e finché il capitale non ecceda le L. 200.000 ed ogni cooperativa contribuisca non più di L. 30.000 (art. 6).
   Come si vide, il legislatore, con quest' ultima disposizione ha cercato d'imprimere il carattere democratico alle cooperative, ma non e' è riuscito, giacché, ciò non ostante, in Italia pullulano le false cooperative. Tutto dimostra che occorre una nuova formula giuridica che impedisca alle cooperative di