CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC.
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specie di società della quale assumono i caratteri indicati dall' art. 76. La legge Germanica sulle cooperative del 1 maggio 1889, §. 8, n. 6, vietando loro le operazioni coi terzi, viene a dire che sono cooperative le sole società che limitano alla cerchia dei soci le loro operazioni aziendali. Eppure tanto in Italia che in Germania esistono società anonime col nome di cooperative senza alcun motivo per portare una qualifica speciale eccetto quella di godere facilitazioni fiscali, che si lanciano nei vortici della concorrenza e agiscono come ogni altra società commerciale dividendo come le altre, i profitti di speculazione fra i soci, e cercando, come ogni altro commerciante e industriale, di aumentare i profitti lesinando sul salario degli operai, dando generi di cattiva qualità ed in qualche caso non sempre genuini ; insomma comportandosi come la gran massa degli speculatori, godendo in più ed ingiustamente e in più di costoro i vantaggi speciali che la legge concede alle cooperative.
Comunque sia, a favore delle cooperative esistendo disposizioni generali ed altre riservate a speciali forme della cooperazione, è di queste intromissioni giuridiche all'attività aziendale delle cooperative che ora dobbiamo occuparci. L' art. 221 del Codice di Commercio dispone che gli Amministratori delle cooperative a differenza delle altre società commerciali possono essere esonerati dall' obbligo di dare cauzione ; per 1' art. 228 « gli atti costitutivi delle società cooperative e gii atti di recesso e di ammissione elei soci sono esenti dalle tasse di registro e di bollo. Mentre per la legge di registro (T. U. sulla tassa di Registro R. D. 20 maggio 1897 n. 217, art. 153 n. 3 ed art. 27 n. 9 del R. D. 4 luglio 1897 n. 414 per le tasse di bollo) le cooperative sono esenti, per cinque anni dalla loro costituzione, dalle tasse di bollo e registro finché il capitale non eccede le L. 30 mila ; non però dal bollo di cent. 10 del libro giornale e libro inventari, mentre la tassa di circolazione e negoziazione sulle loro azioni la pagano solo quando il loro capitale superi le L. 50 mila (art. 153 capo 3°).
Veniamo ora a parlare delle cooperative con scopo speciale : sono esenti da ricchezza mobile per l'art. 54 (legge 24 agosto 1877) le cooperative di consumo purché non si dedichino ad operazioni produttive di reddito e si limitino al mero consumo ;
30 — A. Zorli, Trattato di Economia Sociale.