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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   speculazione dipendenti. Allora quando, la cooperazione assumesse tale forma, entreremmo dal campo teorico a quello pratico del socialismo ? Non mi sembra, giacché chi prestò il capitale alla Cooperativa pretenderà sempre Y interesse.
   Si può dire che cooperative che bastino a sè stesse come in quest' ultimo concetto socialistico non ne esistono, ne esistono invece del secondo tipo, sebbene la gran maggioranza delle cooperative sia della forma detta impropria. Esistono cooperative che hanno alla loro dipendenza aziende di speculazione, ma raramente tali cooperative limitano alla cerchia dei soci le loro operazioni aziendali.
   Concludendo le attuali cooperative sono società commerciali senza alcun carattere speciale se loro manca quello democratico di essere a favore di molti soci, non ricchi ; giacché gli scopi di risparmiare sulle spese giornaliere, e di aumentare il salario sono scopi commerciali di speculazione economica. Ma siccome, così come sono, godono tali società di vantaggi concessi loro dal legislatore, per questo lato la cooperazione è un istituto giuridico con caratteri molto incerti e vaghi, onde sorgono all' atto pratico continue contestazioni per stabilire quali di tante società commerciali abbiano diritto di chiamarsi cooperative e godere dei vantaggi concessi loro dalla legge. Ciò veramente accade fra noi giacché il nostro legislatore non ha risolto la questione ; per seguire la corrente democratica ha fatto disposizioni speciali per la cooperazione senza definirla; in tal modo però si è sviluppato quella forma di cooperazione che più si addice ai vari ambienti ed ai vari momenti. La legge germanica invece ha riservato i vantaggi e privilegi ad una data forma di società cooperativa commerciale, quasi imponendone r adozione anche là ove altre forme sarebbero state più adatte.
   Il Codice di commercio nostro non dà una definizione della cooperazione, esige che « le qualità di cooperativa sia chiara-ramente indicata in ogni atto della società stessa (art. 221), ma non ne delinea la figura giuridica ; anzi viene a dire che le altre società commerciali possono divenire cooperative col solo fatto di dare a sè stesse questa qualifica nell' atto costitutivo, altro non significando la disposizione dell'art. 219, che tali società sono soggette a quelle disposizioni che regolano quella