CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC.
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§• 2
Influenza del diritto sulla cooperazione.
Per comprendere l'influenza della legislazione sulle aziende delle cooperative necessita considerare la natura di questo nuovo ente. L'art. 219 del Codice di Commercio dice che « le Società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri, indicati nell' art. 76, salvo speciali disposizioni » ; e l'art. 76 parla delle società in nome collettivo, in accomandita, semplice e per azioni, e delle anonime. In altri termini il nostro legislatore considera le cooperative sempre come società commerciali e quindi di speculazione : e di ciò alla nostra legislazione si fa frequente rimprovero. Col nostro sistema non posson nascere dubbi al riguardo. Le società cooperative sono enti collettivi privati, che come gli enti collettivi pubblici, e come i singoli individui possono istituire aziende che si prefiggono uno degli scopi che vedemmo essere proprii delle dodici categorie di aziende private.
Questo soggetto economico può avere, come tutti gli altri, alla sua dipendenza aziende di speculazione complesse (imprese); in tal caso si chiamano cooperative di produzione, se esercitano industrie territoriali, manifattrici, commerciali o eli credito se esercitano il credito. E però questo ente può avere anche alla sua dipendenza aziende di speculazione semplici, ossia possedere immobili e mobili che affitta o dà in uso o manda per proprio conto.
Sarebbe però un errore confondere le aziende delle cooperative di consumo, colle aziende di erogazione ; mentre sono aziende di speculazione come le altre. Sono sempre aziende di speculazione, giacché si prefìggono, come queste, un profitto, un reddito netto da versare nelle aziende di erogazione dei singoli soci della cooperativa, solochè, questo reddito netto i soci della cooperativa lo possono percepire in contanti, se 1' azienda di speculazione rivende tra loro i generi a prezzo di mercato, o come un risparmio di spesa se rivende loro i generi ad un prezzo inferiore a quello di mercato e corrispondente all' incirca alla quota parte di reddito netto che loro spetterebbe come impresari d'un' azienda complessa di speculazione. In altri termini