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LIBRO SECO N DO
Per l'articolo 54 della legge 20 marzo 1865 N. 2248 (Allegato f) sulle opere pubbliche gli utenti di strade vicinali possono essere costituiti in consorzio e per 1' art. 52 la quota di spesa assegnata a ciascuno interessato si riscuote nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette (V. anche D. L. 26-1-1919 N. 86).
Per tutte le opere idrauliche di terza e quarta categoria possono, per la stessa legge sez. IV. e V., gii interessati essere riuniti in consorzio. Per 1' art. 119 la esazione delle quote di contributo si fa colle forme e privilegi della imposta fondiaria; mentre l'articolo 117 e 118 ordina e disciplina la formazione degli statuti, regolamenti e bilanci di detti consorzi idraulici.
La legge 20 marzo 1910 N. 121 sulle Camere di Commercio disciplina dall' art. 42 alP art. 48 la vita economica delle Camere, il Regolamento (R. D. 19 Febbr. 1911 N. 245) all'art. 39 ordina che ogni anno dovranno compilare il loro bilancio preventivo e consuntivo per sottoporli all' approvazione del Ministero ; ed aggiunge « così i bilanci come i conti saranno formati sopra moduli allegati al presente Regolamento ». Le Camere posson avere un patrimonio proprio, ma non possono impiegarlo in imprese commerciali ed industriali (art. 43 della legge). Per l'art. 44 le Camere che non hanno rendite patrimoniali o le hanno insufficienti possono prelevare diritti e imposte speciali ; e per 1' art. 48 questi tributi potranno riscuotersi coi privilegi delle pubbliche imposte.
Veniamo alle Congregazioni di Carità. L'art. 3, della legge 17 luglio 1890 N. 6972 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza stabilisce che in ogni comune sia istituito un ente, che, col nome di Congregazione di Carità, presti assistenza ai poveri tanto sani che malati, od anche procuri l'educazione, istruzione, avviamento a qualche arte o mestiere, senza pregiudizio alle norme speciali che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, previdenza, cooperazione e credito. Tutta l'azienda economica di questi enti, come quella dei Municipi, è regolata da speciali disposizioni. Per l'art. 18 di detta legge debbon tali istituti tenere in corrente un esatto inventario di tutti i loro beni ; per l'art. 20 debbono ogni anno fare il bilancio preventivo e consuntivo corredati di speciali conti e relazioni, per l'art. 23 le somme in cassa eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate in