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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   di convenienza determinanti, unitamente alla congiuntura o contingenza, il funzionamento aziendale e quindi quale dominio della Scienza economica.
   Iniziando con questo capitolo uno studio sulla influenza della legislazione sulle aziende di tutte e dodici le categorie di organi sociali intendiamo con ciò di richiamare 1' attenzione degli economisti e degli studiosi sulla enorme importanza dell' elemento giuridico nelle questioni di economia aziendale. Oggi il materialismo storico è in gran voga, ed è in gran voga il purismo economico, ma sono indirizzi metafìsici e noi studiando la realtà e, non preoccupati da preconcetti di scuola, esaminando, sia pure sommariamente, il diritto economico, la legislazione cioè che influisce sulle aziende sociali, intendiamo con ciò fare della vera economia sociale come scienza cioè dell' azienda e non della sola ricchezza materiale.
   Tutti gli enti (le aziende dei quali sono regolate da leggi sociali, oltre a quelle su ricordate comuni a tutte le aziende) vanno distinti in enti pubblici o di Stato (centrali, locali, e minori) ed enti privati; alcuni degli enti pubblici minori sono anche chiamati semi-pubblici. Il carattere degli enti pubblici è quello di usufruire di entrate coercitive (tributi) o di riscuotere con procedura privilegiata. Sono enti pubblici centrali lo Stato (autonomo o confederato), locali le Provincie e Comuni, minori le Camere di Commercio, i Consorzi idraulici e stradali, e le Congregazioni di Carità, queste ultime però non godono del privilegio della procedura nelle riscossioni coattive, e neppure di entrate tributarie coercitive.
   Vengono poi gli enti privati sui quali leggi speciali, oltre le generali su ricordate, influiscono, e specialmente sulla condotta delle loro aziende, ma non si possono dire di Slato, come quelli or ora nominati. Di tali enti privati bisogna distinguere gli enti, le aziende dei quali, compiono lavori e opere per conto dello Stato (appaltatori) e che, per questo fatto e come tali, sono soggetti (vedi art. 322 ed il Capo II, e III, della legge sulle opere pubbliche, 20 Marzo 1865 allegato F.) alle leggi e regolamenti pubblici, distinguerli dico da quegli enti privati sui quali 1' autorità politica esercita una semplice sorveglianza economica a fine di impedire abusi della pubblica fiducia.