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LIBRO SECO N DO
Per la struttura Stato basterà dire che la sola legge di contabilità di Stato non fa che codificare, per applicarle alla economia dello Stato, le norme di condotta economica ed amministrativa suggerite dall' economia politica e dalla ragioneria per le aziende private.
Quindi il campo della libera volontà economica degli amministratori degli enti morali coercitivi o no, è riciotto a poco o nulla, pel fatto che prevale in dette aziende l'elemento giuridico all' edonistico libero.
Passando alla famiglia, il capo azienda si vede sempre costretto a conciliare la sua volontà economica con quella del legislatore. Il capo azienda, se non alimenta spontaneamente la moglie, i figli, genitori, fratelli, vi è costretto dalla legge. La disponibilità dei suoi beni è limitata dalla legge, e lo era anche di più nell' epoca passata coi fidecommessi.
Come può un capo famiglia non tener conto, nel suo preventivo, del tributo di focatico e di tutti i tributi che gravano sulla spesa giornaliera?
Passando alle aziende di speculazione semplice, esistono leggi che limitano la disponibilità dei beni immobili. L'istituto della espropriazione (art. 438 Cod. Civ.) riguarda tutti i beni immobili, ed è un diritto dello Stato non solo di espropriare per pubblica utilità ma anche di imporre bonifiche, miglioramenti, ecc.
Tutte le aziende di speculazione semplice, abbiam visto nella parte descrittiva, affittano la loro potenzialità, se sono operai affittano 1' opera loro ; la potenzialità produttiva delle loro terre e fabbricati, se sono proprietari immobiliari; i loro denari o mobilia, se proprietari mobiliari. Ora esiste una vasta legislazione che regola tutti questi contratti di affìtto, della quale l'economista deve tener conto se non vuol fare calcoli sulle nuvole. Tale legislazione disciplina appunto i rapporti fra chi dà e chi prende in affìtto. È il titolo IX0 del Codice Civile che si occupa del contratto di locazione (dall'art. 1568 al 1698).
Tale contratto ha per oggetto le cose e le opere. La locazione delle cose è un contratto col quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere l'altra di una cosa per un determinato tempo e mediante un determinato prezzo, che questa si obbliga di pagarle. La locazione delle opere è un contratto per cui una