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Storia della Letteratura Romana

Cesare Tamagni
Francesco Vallardi Milano, 1874, pagine 590

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a cura di Federico Adamoli

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   LIRRO PRIMO.
   Difatti sotto il modesto nome di principe egli raccoglieva in sè la somma di tutti i poteri, che distribuiti nelle singole magistrature aveano altra volta resa possibile la libertà, perchè si vigilavano e si contenevano a vicenda, ed erano nella efficacia come nella durata limitati dalla norma indefettibile del diritto e del costume. Come imperatore egli arruolava soldati, imponeva tributi, decideva della pace e della guerra, comandava le legioni, sentenziava della vita e della morte; in grazia dell' impero proconsolare aveva il supremo governo delle Provincie, anche di quelle che erano state attribuite al senato ; dalla podestà tribunizia derivava, oltre l'inviolabilità della persona, il diritto di convocare il senato e di intercedere contro i decreti di esso; censore e prefetto dei costumi, mutava a sua posta il numero e la qualità dei senatori, che coll'andar del tempo usò nominare non solo tra i Romani, ma pur tra gli Italici ed i provinciali, solchè avessero il censo e l'età prescritta ; pontefice massimo e membro dei maggiori sacerdozii dirigeva le cose della religione; nè gli mancava per ultimo il potere legislativo, perciocché i suoi editti e rescritti avevano forza di senatoconsulti e di leggi. Ed il senato, nel quale sotto Tiberio erano stati trasferiti i poteri tolti ai comizii d'eleggere i magistrati (e con essi lo stesso imperatore), di far le leggi e di rendere giustizia, quantunque paresse cresciuto di dignità e di possanza, dipendeva in fatti dal principe, ai voleri del quale obbediva sempre umilmente (1). Nè il principe aveva obbligo d'interrogarlo in ogni cosa e di attenderne le deliberazioni; chè anzi i negozii più importanti rimetteva spesse fiate ad un suo consiglio privato (2), o decideva egli solo.
   Le antiche magistrature curuli erano anch' esse simulacri di podestà passate interamente nelle mani del principe, o da lui conferite ad ufficiali di sua fiducia. Cosi, mentre i consoli, una volta primi magistrati della republica, non aveano conservato che la presidenza del senato ed una certa parte di giurisdizione, era cresciuta alì'avvenante la potenza del prefetto di città, vero delegato dell'imperatore, del quale esercitava in Roma pressoché tutti i diritti (3). E solo in appresso, quando Roma cadde via via nelle mani de> soldati, che a loro posta eleggevano e deponevano gli imperatori, esso fu soverchiato dal prefetto del pretorio, il quale da semplice comandante della guardia imperiale creata da Ottaviano raccolse un bel giorno in sè la suprema autorità dello stato (4).
   Per altro (e questo prova quanto grande fosse sulle nienti il prestigio dei nomi, anche dopo che s'erano perdute le cose) quantunque i senatori non conservassero che l'ombra dell'antica, loro autorità, e le magistrature republicane non curassero che una minima parte dei publici negozii, non era punto scemato il numero di coloro
   (1) Tanto che Tiberio stesso ne fosse nauseato, e, secondo narrano, all'uscir della cuna esclamasse ogni volta: o homines ad servitulem paratosi (Tacit. Ann. Ili, 6o. Suet. Tib. 27, 28).
   (2) Consilium principis composto dei suoi amici e compagni: intorno ai quali è da vedere l'opera di Friedlander: Moeurs Romaines du règne d'Auguste a la fin des Anlonins. Toni. I, liv. II. Gito, a maggior comodo de' miei lettori, la bella traduzione francese di Ch. Vogel. Paris, 1865.
   (3) Nella bellissima satira quarta, dove descrive 1' accorrer dei senatori alla corte di Domiziano, Giovenale lo chiama addirittura gastaldo dell' imperatore.
   ........rapta properabat abolla
   Pegasus, atlonitac positus modo vilicus urbi;
   Anne aliud lune praefecti '!......
   (A) « I praefecti practorio in origine, non erano che. comandanti delle dieci coorti pretorie, ed erano in autorità inferiori di molto al praefectus urbi, ma in breve tempo divennero le persone più potenti dopo FImperatore, perchè non solo vennero ad avere tutta la giurisdizione militare, ma nelle frequenti assenze degli imperatori da Roma ebbero la presidenza del consilium principis, e con ciò la suprema giurisdizione, a cui s'aggiunse poscia 1' amministrazione delle finanze, e delle Provincie, cosicché in questa carica venne, a concentrarsi la suprema autorità governativa ». Putz. Storia antica, pag. 'iSl.