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Processo fatto subire in Napoli nell'anno 1863 alla Principessa Carolina Barberini Colonna di Sciarra nata Marchesa di Pescopagano
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loro tardiva dichiarazione (nulla trovandosi di simigliante nel loro lungo rapporto fatto al Questore al momento stesso del loro arrivo in Napoli) credono aggiugnere, di aver osservato nella Principessa uno sgomento nell'atto della sorpresa, che giugneva sino al pallore, sino al frapporre opposizioni alla visita — Ma è per questo appunto che noi abbiam fatto appello su questo particolare ai testimoni del verbale di sorpresa (fol. 54 e 57), i quali escludon di peso codesto sgomento e codesto pallore, parlando invece di pronta e franca esibizione, non appena la visita fu intimata, e di contegno aristocratico, senza scomporsi, nell'atto di essa — Fra testimoni indifferenti e adibiti dalla stessa autorità,- e le persone dei catturanti, 4 -quali si permettono, dopo molti giorni, delle aggiunzioni importanti, che non sono nel lor primitivo e legale rapporto: la scelta non può esser dubbia»(l).
jElemento VII — I due Delegati di Pubblica Sicurezza, è pur detto nella sentenza, precisavano ' che, fermandosi il convoglio tra S. Germano ed Isoletta per la bandiera rossa indicante guasto nella ferrovia, allo scherzo del Santasilia, il quale sclamò «t'amo in repubblica! la Sciarra rispose: Amerei meglio di vivere in repubblica, che sotto il governo dell'infame Vittorio Emmanuele ! o.
Gravissima colpa al certo, colpa che definirebbe l'animo ostile ed avventato di costei, inverosimile per altro in una dama così elevata e così saggia quale la opinione pubblica ce la rappresenta. Ma per buona ventura di lei, codesto fatto è così povero di pruove che, quantunque costituisca un reato testualmente dalle leggi previsto, pure la Corte non si è sentita in grado di accusamela. a Considerando, ella dice, che di questa circostanza non parlarono i Deli) V. detto opuscolo. pag. 43, nota.
legati nel loro primo rapporto, forse per averla creduta indifferente e di niun conto ; epperò , non essendo la stessa sorretta da niun altro elemento di pruova, non può ritenersi come valevole a pronunziare l'accusa pel reato contemplato nell'art. 471 del codice penale ». Se questo fatto adunque non è abbastanza provato da poter essere ritenuto come colpa, qual mai assurda contraddizione vi sarebbe a voler poi ritenerlo provato siccome indizio?
Sul che troviamo opportuno non trasandare le accorte e sagaci osservazioni dello annotatore (1).
La Sezione di Accusa esclude la responsabilità di queste nefande e villane parole, unicamente per la deficienza di pruove. La Principessa non pertanto, gelosa contesser deve del suo decoro, sente il bisogno di respingerla, dimostrandone la insussistenza e l'assurdità.
« La Principessa, come sorge dal processo, partiva da Napoli nel dì 9 gennajo, ed aveva a compagni nel medesimo wagon il Cavalier Santasilia, il Cavalier Tamangi, il Duca Tomacelli col figlio, ed un altre viaggiatore. Nell'altro compartimento poi del wagon, diviso da quello in cui erano colesti signori per mezzo di una parete di legno (che dovea certamente, se non impedire , rendere almeno indistinta la trasmissione delle voci), erano i due agenti di Pubblica Sicurezza signori Leanza e Persico, che in seguito della denunzia (e non altro che una denunzia, pervenuta in Questura la sera innanzi, come abbiam dimostralo a pag. 13) avevano avuto incarico di seguir la Principessa, e che l'arrestarono ad Isolella. Or non è già soltanto, come osserva la Sezione d'accusa, che questi due agenti di Pubblica Sicurezza riferirono di aver udite quelle parole in una loro dichia-
[I) V. detto npiis-olo, pag. 51, nota.
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