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Processo fatto subire in Napoli nell'anno 1863 alla Principessa Carolina Barberini Colonna di Sciarra nata Marchesa di Pescopagano


1864, pagine 319

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a cura di Federico Adamoli

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   310 —
   quest'altra phiova, softulla a gratuito rapporto della Polizia, sei vede ognuno per sè stesso, e noi ne abbiam già di sopra dello abbastanza.
   » L'Ispettore di Questura signor Affabile assicura, che non abbia promesso alla S. V. alcuna praova speciale, al di là di quelle dinotate nei precedenti atti della Questura, sui convegni reazionarii che si tenevano in casa della Principessa Sciarra, quando dimoravasi in Napoli, innanzi d'essere menata in arresto. Le di lui parole in conseguenza dovettero essere frantese.
   » Che nella locanda, ove alloggiava la Principessa Sciarra, vi fosse stato un andirivieni di gente borbonica, c che il giorno precedente alla sorpresa della Principessa, fosse stala l'autorità di Sicurezza pubblica prevenuta, come di cosa indubitabile, che avrebbe ella portato a Roma una corrispondenza reazionaria — questo è quello che constava alla Questura, nel momento in cui denunziavasi la Principessa al potere giudiziario.
   b Ilo non pertanto trattenuto finora questo ri»-contro negativo, nella speranza di poter essere in grado di accertare anche la erigine di una cosi sicura prevtnxione fattami sul conto della signora Sciarra con la indicazione degli stesn individui i quali avrebbero potuto essefe chiamati al cospetto del magistrato in qualità di testimoni. Ma sembrami che la primitiva rivelazione del fallo in esame debba rimanere nella sfera delle segrete esplorazioni dell'autorità di sucurecza pubblica, che In S. V. intende di leggieri essere talvolta di difficile conversione m praova giudiziaria. E la naturale peritanza che si à da certa classe sociale ad apparire per primo rivolatore all'autorità di sicurezza pubblica dell' altrui colpa politica — peritanza che si accresce rn chi dubita, con appalesarsi, di scapitarne ne'vuoi interessi, come qnando si à l'esercizio di una locanda, di un caffè, o altra industria siffatta; e che la stessa autorità deve rispettare per non esser priva, nel grave compito del suo ministero, di aosilii somiglianti — valer dee a giustificare quest'Ufficio dell'essersi indamo adoperato, per indicare al competente magistrato penale i primi autori della nofùta anzidetta.
   » Che monta però ebe ignorisi il nome degl' individui, i quali abbiano concitala la prima pretensione dell' autorità politica, nna volta che il fatto è venuto mirabilmente a confermarla? Come sicurissima ricevè quest'Ufficio la notista delle pratiche reazionarie della signora Principessa, e della consegna che per tali pratiche le fu fatta di alcune lettere di corrispondenza avversa al Governo : e non ebbe a Movere il menomo dubbio sulla esattezza
   Elemento /// — • Fondate prevenzioni indussero l'autorità di polizia a sorprendere la Principessa, e soggettarla ad una perquisizione ».
   Ma quali furono mai coteste fondate prevenzioni? In quelle note si afferma, e il vago delle prenotate frasi ce ne fa fede, ebe ricercatone il processo, altro non vi si trovi se non l'asserta frequenza di gente borbonica, ed una rivelazione o denunzia pervenuta alla Polizia il dì innanzi allo arresto della Principessa , che ella recherebbe a Roma una corrispondenza reazionaria. E ciò solo si raccoglie, ed in lai precisi termini, dal su cennalo rapporto della Questura. IV è siffatta rivelazione o denunzia vedesi mica in processo; nè si dice o si sa che fosse punto sottoscritta dal delatore ; nè questi fu udito, nè anzi fu potuto mai conoscerne il nome.
   Che la succeduta sorpresa delle carte provi fondato il sospetto e veridica per questa parte la delazione, niun dubbio; e ciò vale per fermo a giustificare l'operalo della Questura. Ma che alcuna pruova o indizio possa mai Irarsene in danno della imputata ciò è formalmente respinto da un solenne e nobile divieto delle antiche e nuove leggi del regno, ch<; rifiuta non pure ogni fede, ma ogni efficacia qualunque, a siffatte rivelazioni o denunzie anonime (Ij.
   delle esplorazioni, da cui quella notiti a era determinata, quando i Delegati della Questura riiisrirooo a sorprendere essa Principessa in flagrante detenzione di quelle carte, che le si erano attribuite. » (t) Ubi *unt qui te accusant T disse il Nazareno all'adultera — Tfemo, Domine. E Dio : Ifeque ego te condemnabo — Fra gli antichi giureconsulti. Marciano (frana. 18, de jure fisci) ; fra gli antichi legislatori. Caro, Carino, Nomeriano e Costantino condannarono severamente e frustrarono le occulte delazioni (Cod. teodos I. 1, 2. 3, 4 e 24, de pe-titionibus ; Cod. giustin. I. f e b, de delatoribu* e I. 7, de malt/ìcis). E con essi fra i vieti scrittori le imprecarono, Tacito tAnti. I. 74: II, 29, M: IV, 28, 30, 38, 42, 52, 68; V, 3; VI, 7, 48 ,