X.
REGOLAMENTO SULL'AVANZAMENTO
1. Autorità militare che conferisce i gradi di caporale e caporal maggiore. — I gradi dei militari di truppa sono conferiti dal comandante del corpo. Le nomine e promozioni sono notificate mediante ordine del giorno.
2. Anzianità minima di servizio richiesta per l'avanzamento. — L'anzianità minima di servizio che si richiede per l'avanzamento è:
a) tre mesi di servizio effettivo alle armi, per la promozione a caporale;
b) due mesi di anzianità di grado nel grado di caporale, per la promozione a caporal maggiore;
c) dieci mesi di servizio effettivo alle armi, per la promozione a sergente, dei provenienti dai corsi allievi sottufficiali, e dodici mesi per tutti gli altri;
d) tre anni di servizio effettivo alle armi, di cui almeno, due nel grado di sergente, per la promozione a sergente maggiore.
Per gli allievi ufficiali di complemento il limite per la promozione a caporale può essere ridotto a due mesi, e quello per la promozione a sergente fino a tre mesi di servizio effettivo alle armi.
3. Esclusione dal grado. •— Non possono conseguire grado militare coloro che prima dell'arruolamento o durante il tempo trascorso in congedo, subirono condanna penale per reati di carattere indecoroso, incompatibili col prestigio del grado, o per aver preso parte a pubbliche manifestazioni di opinioni, propaganda o mene sovversive, o per avere avuto partecipazione diretta od indiretta ad associazioni o a manifestazioni ostili alle Istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà garentite dallo Statuto.
Sono pure esclusi dall'avanzamento i militari che, durante il tempo trascorso in servizio alle armi, abbiano commesso le colpe suindicate, ancorché esse non siano punibili dalle leggi penali,