Vili.
STRALCIO ISTRUZIONE PER LA CONCESSIONE DEGLI ATTENDENTI
IL'attendente è un soldato concesso all'ufficiale del Regio esercito in servizio permanente effettivo o richiamato dal congedo, per suo speciale servizio.
La concessione_.dell'attendente, per gli ufficiali che presMiuTservizio nei reggimenti, viene effettuata dal comandante del corpo.
Affinchè un soldato possa essere concesso come attendente deve dichiarare di gradire tale carica, deve aver compiuto l'istruzione presso i reparti fino al congedamento della classe anziana e non essere già destinato ad incarichi speciali.
L'attendente è munito di apposita tessera a firma del comandante del eorpo o Ttèl repHHo ''tutonomo, dalla quale risultino, essenzialmente, il nome dell'ufficiale presso il quale presta servizio e le eventuali speciali concessioni relative alla dispensa dal rancio o al pernottamento fuori caserma.
Gli attendenti sono normalmente dispensati dal servizio territoriale è di caserma, però quelli degli uffióiaTPTnfCriari non-'provvisti di cavallo e senza famiglia a carico, sono comandati in servizio notturno di guardia, quando i soldati del corpo o reparto non abbiano tre notti libere da tale servizio.
Gli attendenti debbono partecipare alle istru-= zioni, secondo le possibilità che si hanno nei vari ! presidi e nei vari casi.
Disciplina degli attendenti.
Ciascun ufficiale è responsabile del modo con cui viene impiegato il proprio attendente. Quando un attendente è addetto al servizio di più ufficiali, il più anziano ne è particolarmente responsabile.