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— 284 — I vati; , — per la morte di un congiunto. 43. La licenza collettiva ha carattere eccezionale e non ha durata stabilita. Viene concessa dal Ministero per la guerra che ne fìssa, di volta in volta, la durata. LICENZE INDIVIDUALI 44. Licenza breve. — E concessa solo ai militari che per il servizio prestato se ne, siano resi meritevoli ed a quelli che si trovino in particolari condizioni di famiglia. Essa costituisce, pertanto, nelle mani del comandante di reparto, un potente mezzo educativo, specie se concessa come premio. 45. Ha la durata da I a 10 giorni, oltre il tempo necessario ai viaggi di andata e ritorno. 46. La facoltà di concederla è devoluta anche ai comandanti di distaccamento, purché di grado non inferiore al capitano.
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