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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   DELLA VERTENZA D'ONORE
   i.'i)
   Sarà fatto cessare il combattimento:
   se uno dei duellanti ha colpito o tentato colpir? l'avversario caduto a terra o disarmato;
   se tentasse lanciarsi sull'avversario già ferito ; se indirizza parole ingiuriose all'avversario.
   Verificandosi un'infrazione alle leggi del duello, i padrini s'interporranno a loro rischio e pericolo per la sospensione della lotta e mentre due sorveglieranno i duellanti perchè non abbiano a commettere eccessi, gli altri due discuteranno sulla convenienza o no di riprendere il combattimento.
   Nel caso che per violazione alle leggi cavalleresche il duello non dovesse riprendersi, sarà redatto apposito verbale nel quale saranno descritti minutamente tutti i fatti che dettero luogo alla sospensione e poi cessazione del combattimento. Se lo si crederà opportuno, il colpevole sarà deferito ad un tribunale d'onore, e quindi ai tribunali ordinari, se vi fu ferita o morte.
   I testimoni della parte accusata hanno l'obbligo di giurare la verità sul loro onore.
   La querela per violazione alle leggi d'onore dovrà estendersi pure ai testimoni che avessero favorito con assenso o con fatti i trasgressori delle regole cavalleresche.
   7 — Vertente cT onore sorte sul terreno dello scontro
   Più di una volta si è dovuto lamentare il deplorevole sconcio che in seguito a contestazioni o provocazioni sono avvenute sul terreno sfide tra i testimoni delle parti o tra questi e i primi.
   Ciò è assolutamente scorretto e deve perciò essere evitato con ogni cura da tutti indistintamente testimoni e primi.
   Qualora però ciò accadesse non si dimentichi che le consuetudini cavalleresche prescrivono che il duello non dovrà aver luogo che dopo lo scontro per il quale si è venuti sul terreno. Di più,
   IO