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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   TRATTATIVE E SOLUZIONE
   colta di sorta, accordati tutti quei riposi che sarà per chiedere. Se durante un assalto la ferita si riaprisse o cagionasse dolore eccessivo od emorragia, si farà cessare lo scontro essendo evidente che il ferito, per quanto abile e pieno di buon volere, si troverebbe in una inferiorità di condizioni troppo sensibile rispetto all' avversario.
   f
   6 — Violazione delle regole del duello e delle condizioni speciali per lo scontro
   Durante il combattimento può accadere che uno dei duellanti o uno dei testimoni scientemente o involontariamente violi le consuetudini cavalleresche del duello o non si attenga alle condizioni stipulate dalle parti per regolare lo scontro.
   Ogni infrazione tanto alle une come alle altre, porta naturalmente seco la sospensione del combattimento.
   Per le infrazioni di poco conto i testimoni sospenderanno il combattimento per redarguire chi si rese colpevole dell'infrazione. Per quelle di carattere grave, invece, si sospenderà lo scontro e solo dopo severa ammonizione e dietro concorde parere dei testimoni potrà riprendersi il combattimento.
   Sono da considerarsi infrazioni leggiere:
   parlare, gridare, rivolgere la parola all' avversario durante lo scontro;
   attaccare prima del segnale convenuto se non vi ha ferita o recidiva;
   lanciarsi sull'avversario per afferrargli la mano o il corpo, se non è seguito da ferita o da morte; non arrestarsi subito al comando di Alt ! di pararsi colla mano disarmata nei duelli alla spada, sempre quando in questi due ultimi casi non si abbiano avuti resultati funesti.