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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   DELLA VERTENZA D'ONORE
   i.'i)
   tirata fino a che un muro, un fosso o una siepe non li costringe ad affrontare di piè fermo il coraggioso nemico.
   Chi si ridusse per sua volontà a mal partito non ha il diritto di fare assegno sul sentimento d'umanità del Direttore del combattimento o di uno dei testimoni per essere liberato dalla disa-' gievole condizione nella quale per sua colpa si trova.
   Se ha perduto i quindici o i venti metri che gli furono stati assegnati per schermirsi in ritirata, che imiti l'audacia dell'avversario e riprenda l'offensiva per rivendicare il terreno perduto.
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   I testimoni non siano teneri verso coloro che hanno il malvezzo d'indietreggiare oltre il ragionevole.
   Metterranno perciò in terra alcuni fazzoletti, oppure conficcheranno nel suolo un segnale qualunque al di là del quale sia interdetto il rinculo. Se questi mezzi quasi morali sono insufficienti ad arrestare la ritirata del duellante, lo si ponga colle spalle a cinque o sei passi da un muro, da una siepe o da un fosso o altro ostacolo. A mali estremi, estremi rimedi!
   Se il duellante rifiutasse sottomettersi alle disposizioni accennate, prese a suo riguardo dai testimoni, lo scontro sarà sospeso e si redigerà apposito verbale nel quale, motivando i fatti, gli si negherà ogni ulteriore soddisfazione colle armi.
   XX — Sospensione o cessazione del combattimento
   Altrove abbiamo detto che il combattimento poteva essere sospeso, dietro reciproco accordo delle parti, per dar lena ai duellanti o per ammonire uno dei combattenti o dei testimoni, gli atti dei quali non fossero conformi al retto procedere di un gentiluomo.
   Ora aggiungiamo, che il duello può semplicemente essere sospeso o fatto cessare in seguito a:
   a) disarmo o rottura di una delle armi;