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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   DELLA VERTENZA D'ONORE 125
   Commetterebbe un atto sleale il testimone che facesse sospendere il combattimento accampando una ferita che realmente non : esistesse.
   Nessun testimonio può arrogarsi il diritto di comandare l'Alt.' per far sospendere il combattimento.
   per dare nuova lena ad uno dei duellanti, contrariamente a quanto sarà stato convenuto nel verbale di scontro circa i riposi;
   perchè uno dei tiratori si è spinto sotto misura; cosa che, come scrive il Generale Angelini, deve fare ogni buon tiratore mentre eseguisce la finta, onde poter colpire il corpo dell'avversario;
   quando gli avversari si fossero serrati corpo a corpo senza però servirsi della mano disarmata per respingersi o afferrare il ferro nemico e senza percuotersi con la guardia dell' arma ;
   quando uno degli antagonisti battendo in ritirata venisse addossato a un muro, a un fosso o ad una siepe, come è detto ove si parla della marcia indietro (rinculare).
   I testimoni non permetteranno lo scontro e dichiareranno decaduto dai diritti delle armi quel gentiluomo che svenisse prima della vista del sangue.
   XII — Esame delle armi
   Tra le prime cure dei testimoni è certamente quella dell'acquisto e dell'esame delle armi colle quali deve accadere lo scontro.
   Le armi devono essere provvedute ed esaminate prima di portarsi sul terreno del combattimento da un testimone delegato da ciascuna parte.