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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   TRATTATIVE E SOLUZIONE
   uno degli avversari č ridotto nell'impossibilitā di continuare il duello causa le ferite;
   quando sono violate le leggi d'onore; quando non sono osservate le condizioni espresse nel verbale di scontro.
   I testimoni hanno pure l'obbligo d'interporsi a loro rischio e pericolo:
   nel disarmo;
   se uno dei duellanti cade a terra ; se uno insulta l'altro con parole o gesti; se si spezza una lama; nelle lotte corpo a corpo; se vengono infrante le leggi cavalleresche; se non vengono osservate le condizioni stabilite nel verbale di scontro;
   nel caso che uno degli avversari afferrasse l'arma nemica e tentasse vibrare un colpo all'antagonista;
   se al comando di Alt! il combattimento non cessa istantaneamente ;
   Č vietato ai testimoni di parlare o gesticolare durante il combattimento. Il loro compito č di prestare la massima attenzione ai combattenti e non distrarti con parole o con gesti.
   Sarā degno di biasimo e verrā deferito ad una Corte d'onore il testimonio che durante il combattimento cerchi di parare o pari effettivamente un colpo diretto da uno all'altro avversario.
   Sarā sospeso il combattimento e redarguito dai compagni il testimone che durante lo scontro si permetta di censurare i colpi di uno dei duellanti o che faccia un atto che possa essere interpretato quale tentativo di parata.