Stai consultando: 'Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana ', Iacopo Gelli

   

Pagina (125/194)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (125/194)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   DELLA VERTENZA D'ONORE i.'i)
   IOI
   X — Doveri dei combattenti
   nei duelli alla sciabola o alla spada
   E stretto dovere dei testimoni di accertarsi prima di scendere <
   sul terreno che il loro cliente conosce perfettamente le disposizioni cavalleresche che regolano lo scontro.
   In caso negativo lo faranno edotto che:
   i°'i combattenti non devono incominciare il combattimento prima che il testimone, direttore dello scontro, abbia pronunciato il comando: a A loro! »
   2° la sciabola o la spada dovranno essere maneggiate con una sola mano senza il concorso dell'altra ;
   3° nel duello alla sciabola resta interdetto l'uso della mano disarmata per afferrare il ferro nemico, benché sia concesso di parare con la mano o col braccio il colpo dell'avversario ;
   4° nel duello alla spada non è lecito afferrare l'arma dell' avversario nè pararne il colpo colla mano disarmata;
   5° l'avversario si offende colla lama, non con la guardia o colla coccia;
   6° è proibito urtare col corpo l'avversario e toccarlo con la mano o col piede;
   7° nei duelli coli' arma bianca sono permessi i salti in avanti, indietro o laterali, i volteggi, il piegarsi col corpo in qualunque senso, ed il chinarsi fino a porre la mano in terra ;
   11 ginocchio od altra parte del corpo mai deve toccare il terreno;