Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      SANT'IMPERO o IMPERO GERMANICO
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      pero éTOccidente, Impero romano, Santo Impero. L'opinione comune li fa risalire al 962, anno in cui Giovanni XII incoronò in Roma Ottone I, quantunque siasi da taluno voluto riferirne l'origine all'incoronazione di Carlomagno fatta da Leone III nell'anno 800. Dopo il papa, l'imperatore era il primo principe cristiano: esso veniva appellato invincibile, sempre Augusto (bestoendiger Mehrer des Reichs), Cesare, ed altresì imperatore romano eletto (erwcehlter rcemischer Kaiser). L'imperatore eletto prestava giuramento all'Impero, ed era tenuto, dopo la sua elezione, cedere ad altri le sue cariche e feudi. Ed era ciò che faceva dire che un principe tedesco perdeva colla sua assunzione al trono i suoi diritti naturali ed acquistare il diritto franconiano (er geteinne froenkisches Rechi), forse perchè siffatta massima non fu posta in vigore se non dopo l'elezione di Enrico di Sassonia per opera dei Franchi orientali. I diritti di cui rimaneva in possesso, in virtù della sua nuova condizione d'imperatore, e che venivano chiamati Reservat-Rechte, consistevano 1° nel potere legislativo da lui esercitato unitamente agli Stati ; 2° nel supremo potere giudiziale; 3° nel supremo potere intorno ai feudi: 4° finalmente in quello di conferire privilegi. Iu quanto agli Stati (Reichssteendé), non era soltanto per far leggi, ma benanco per tutte le generali bisogne dell'Impero ch'essi dovevano essere convocati. L'imperatore apparecchiava nel suo Consiglio quanto doveva essere poi discusso e deliberato in comune. In certi casi di alto momento, verbigrazia allorquando trattavasi di espropriamentodi beni dell'Impero o di concessioni di grandi feudi vacanti, oppure di collazione d'importanti privilegi, e segnatamente di privilegi d'imposte, una costuma che risaliva al xiv a xv secolo imponeva l'obbligo di chiedere l'assentimento (Willebriefe) degli elettori. Giova però notare che gl'imperatori non osservavano sempre tutte queste prescrizioni. Da principio essi erano eletti dagli Stati, ma successivamente vi ebbe un oomitato di sette elettori (V. Elettore], che erano ad un tempo i più alti uffiziali dell'Impero. È noto che questi erano 1°, 2°, i tre arcivescovi di Magonza, di Treveri e di Colonia, ar-cicancellieri d'Ailemagna, d'Italia e di Borgogna; 4° il duca di Franconia, e dal 1198 il conte palatino del Reno, gran siniscalco; 5° il duca di Sassonia, arci maresciallo; 6° il duca di Baviera da prima, e quindi il duca o re di Boemia, arcicop-piere; 7° il duca di Svevia dal 1142, e da poi il margravio di Brandeborgo, arci ciambellano. Ad onta di tanto fasto e di sì numerosa corona di grandi dignitarii, le rendite imperiali erano assai ristrette, ed a poco a poco andarono ancora notevolmente decrescendo, massime sotto gli imperatori della Casa di Lussenborgo, che sciuparono i loro dominii od impegnarono i diritti di regalia {regalia) ai signori. Rodolfo I poteva ancor disporre ogni anno di circa due milioni di fiorini, ma l'imperatore Sigismondo non ne aveva gran fatto più di 100,000. Ne conseguiva perciò che in certe straordinarie occorrenze si levavano alcune particolari gravezze, qual era, ad esempio, il tributo chiamato Qemeinepfennig, levatosi dal 1427 al 1495. Imperciocché, dopo l'invenzione della polvere da cannone,
      non essendo a gran pezza sufficiente la cavalleria, convenne procacciarsi milizie assoldate, per pagare le quali gli Stati accordarono, in cmti casi, all'imperatore il detto Qemeinepfennig, tributo prediale, cui soggiacevano non solo quelli ch'erano mediati dell'Impero, ma coloro altresì che immediatamente ne dipendevano. Le entrate ordinarie solevano inoltre essere composte: 1° dei Beden (precaria), ossia indennità pel servizio dell'Impero e per la difesa del terr torio. I cavalieri ed il clero ne andavano personalmente immuni; 2° dei beni demaniali; 3° delle Regalie (V.) concedute dall'imperatore. Le corvate (Landfrohnden), cui tutti gli abitanti di una provincia dovevano altro volte pel servigio dell'imperatore, pe' suoi ufficiali e per l'esercito, non furono più dovute che per la sua persona. Sino al xni secolo i principi temporali e spirituali, non che i feudatarii, ebbero soli diritto di sedere nelle diete. Ma da Rodolfo I in poi, le città imperiali vi ebbero parte esse pure ed acquistarono. coi loro voti riuniti, una grande influeuza. Nel secolo xv, gli Stati d'Impero partironsi in tre collegi: 1° quello degli elettori; 2° quello dei principi e signori, in cui sedevano del pari i prelati e conti che possedevano un territorio; 3° finalmente quello delle città imperiali. L'unanimità nei tre collegi era necessaria per dar forza legale alle loro provvisioni, che assumevano allora il nome di recessi d'Impero (Reichsabschied).
      Prima di esaminare qual fosse, durante siffatto periodo, la costituzione territoriale dell'Impero, non sarà inutile il vedere in che modo si dividessero gli abitanti di un paese. Partivansi questi in due grandi classi: i Landsassen, ossi ano quelli che non dovevano essere e non erano sotto il patrocinio di nessuno, vale a dire: 1° i conventi e le opere pie (Stifte, Stiftungen), che non dipendevano direttamente dall'Impero ; 2° una gran parte dei signori o semperfreien; 3° i cavalieri; 4° le città che non erano immediate. Negl'iwtersasse», formanti la seconda classe, si comprendevano gli uomini liberi, o non liberi, che erano sotto la protezione del sovrano, dei prelati, dei cavalieri o delle città. Per quanto spetta alla giurisdizione, l'Impero era diviso in Landgerichte (cometicejudicia provincialia), tribunali provinciali, presieduti in vece e nome del sovrano da un giudice provinciale (judex provinciale , advocatus, Landvogt). La giurisdizione di quel tribunale dividevasi in centena (Vogteien, JEmter), baliaggi, nei quali un bali (VogtbAmt-mann) esercitava una giurisdizione inferiore. Al sovrano era devoluto l'esercizio della suprema giurisdizione su tutte le persone cbe non dipendevano dai summentovati tribunali; ed erano: 1° i borJ ghesi delle città e quelli ch'erano stretti a loro mediante un contratto di patrocinio (Schutzver-wandte), sopra i quali i bali del principe non potevano esercitare giurisdizione se non in quanto il consiglio delle loro città non avesse precedente» mente evocata a sè la vertenza ; 2° le persone claustrali e le opere pie, che facevano esercitare la loro giurisdizione da Vcegté loro mandatarii; 3° coloro che ne andavano immuni in virtù di privilegi conferiti dal sovrano o di contratti con esso lui stipulati; 4° gli addetti alla cavalleria; 5° le per-
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 3)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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TOccidente Impero Santo Impero Giovanni XII Roma Ottone I Carlomagno Leone III Augusto Mehrer Reichs Cesare Kaiser Impero Rechi Enrico Sassonia Franchi Reservat-Rechte Stati Stati Reichssteendé Impero Consiglio Impero Willebriefe Stati Impero Magonza Treveri Colonia Ailemagna Italia Borgogna Franconia Reno Sassonia Baviera Boemia Svevia Brandeborgo Casa Lussenborgo Sigismondo Qemeinepfennig Stati Qemeinepfennig Impero Beden Impero Regalie Landfrohnden Rodolfo I Stati Impero Impero Reichsabschied Impero Landsassen Stifte Stiftungen Impero Impero Landgerichte Landvogt Vogteien JEmter VogtbAmt-mann Schutzver-wandte Vcegté Qle Elettore Rodolfo I Imperciocché