Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      SACRILEGIOm
      -messo in luogo sacro, sanzione concepibile anche oggidì, come vedremo, non solo obbligava i rei « alla satisfattion della spesa cbe si farà per riconciliar la Chiesa et lochi consacrati da loro « violati et profanati », e tutto ciò « per servitio « del Signor Iddio, consolation et beneficio delti * boni » (In Pregadi 1547 , 26 luglio): ma ancora irrogava cinque anni di bando e la multa di lire 300 di piccoli (da darsi all'accusatore) contro chi impugnava armi in chiesa, la stessa pena aumentata di 100 lire contro chi bestemmiava (anno 1563) ; e avanzando convertiva il bando e la multa < in tre anni di galea e la mutilazion della lingua » (anno 1632), e finiva, poco più d'un secolo fa, promulgando una legge (23 luglio 1746), nella quale contro chi bestemmiava o cantava cose oscene sul tuono del canto fermo minacciava « oltre le pene di berlina, frusta, galera, prigion, bando, mutilazion di lingua, quelle altre ancora che dalla giustizia di Loro Eccellenze (i magistrati) verranno credute convenienti alle colpe ». È bensì vero che la frequenza e la stessa severità della legge fanno vedere come poco effetto producesse, per la ragione probabilmente che non veniva applicata.
      In Francia si procedette anche più oltre, e si puniva come sacrilego chi impiegava le cose sacre ad usi comuni o profani, o commetteva irriverenze a cose irreligiose, o furti od altri crimini nelle chiese, od oltraggi contro le persone addette per Ì8tato al servizio della religione ; irrogandola morte con ammenda onorevole e mutilazione del pugno destro, o la galera, o il bando perpetuo, e pene simili.
      Uu editto del 1682 punisce di morte « les personnes assez méchantes pour ajouter à la superstition l'impiété et le sacrilége, sous prétexte « d'opération de prétendue magie , ou autre prétexte de pareilie qualité ».
      Il braccio secolare messo al servizio della Chiesa si faceva scrupolo di colpire fortemente, mentre la Chiesa dimenticava di castigare soavemente. 11 1° di giugno 1766 venne eseguita una sentenza del Parlamento, colla quale Lefèvre era stato condannato a fare ammenda onorevole, ad aver mozza la lingua ed a morire decapitato per empietà, bestetnmie ed altri sacrilegi esecrabili ed abbominandi. A Venezia le leggi si promulgavano poco più che per minaccia; in Francia colpivano ed erano eseguite.
      Sul finire dello stesso secolo erano nondimeno in molti paesi diminuiti i casi di sacrilegio, nei quali dovesse intervenire la potestà civile. 11 Car-inignani restringeva cotesto appellativo ai casi di disturbo o violazione dei pubblici sacri, classificando a parte il furto di cose sacre, punito anche dalle leggi toscane come semplice furto qualificalo. Ad ogni modo restava sacrilegio percuotere violentemente un sacerdote, disturbare od invadere una chiesa con temerari! discorsi, con risse o tumulti a quest'oggetto dolosamente suscitati, abbattere , spogliare o incendiare altari, o profanare il sacramento della Eucaristia, ecc.; sacrilegi puniti secondo la gravità con la morte infamante, e coi lavori pubblici a tempo od in perpetuo (l^eggi toscane, 30 nov. 1786, e 30 agosto 1795). Eppure erano i tempi di Leopoldo 1, del mite governo di un principe filosofo.
      Nuova Encicl. Itau VoiMa qualora non siano distinte la potestà e le attribuzioni religiose dalle civili saranno inevitabili conseguenze siffatte. < Le leggi religiose, diceva Montesquieu, sono più sublimi, le civili più
      estese.....; per quanto siano rispettabili, le ideesuggerite dalla religione non possono servir di principio alle leggi civili, avendone queste un altro, vale a dire il bene generale della società ». E classificando i reati diceva: c Non pongo nella classe dei reati che interessano la religione se non se quelli che direttamente la investono, quali sono tutti i semplici sacrile^ Imperciocché i delitti che ne disturbano l'esercizio sono della natura di quelli che turbano la tranquillità dei cittadini e la loro sicurezza, e devono riferirsi a queste classi. — Affinchè poi la pena dei semplici sacrilegi sia cavata dalla natura della cosa, deve consistere nella privazione di tutti i vantaggi che dà la religione: la espulsione dalle chiese; la privazione della società dei fedeli per un tempo, o perpetua; la fuga dalla loro presenza, le esecrazioni, le detestazioni, gli scongiuri « (Spirito delle leggi, xn, iv). Nel concetto del grande scrittore, concetto che segna un immenso benché non definito progresso, coteste pene potevano essere inflitte dall'autorità civile, ina ad ogni modo era necessario ohe il sacrilegio fosse palese. « Nelle cose le quali turbano la tranquillità o la sicurezza dello Stato, le azioni occulte appartengono alla giustizia umana. Ma in quelle cbe offendono la Divinità, ove non vi è azione pubblica, non vi è materia di delitto: tutto ivi segue fra l'uomo e Dio. cbe sa la misura e il tempo delle
      sue vendette..... Bisogna far onorare la Divinità,
      non vendicarla..... Se le leggi degli uomini devonovendicare un essere infinito , esse si regoleranno a norma di sua infinità, e non a norma delle debolezze, del'e ignoranze e dei capricci dell'umana natura » (ivi).
      La prima legislazione cbe abbia esclusa l'impu* tazione del sacrilegio fu quella adottata dall'As* 8emblea costituente di Francia, e conosciuta sotto il nome di Codice del 1791. Quanto al furto sacrilego, essa pure, come già la Toscana, lo comprese nella classe dei furti commessi negli edifìci! pubblici. Auzi la pena per chi rubava in questi edificii e così anche nelle chiese, fu di quattr'anni di ferri, mentre si puniva con otto anni chi rubava in una casa abitata. 11 Codice del 1810 tolse l'aggravante del furto commesso in edificii pubblici; e perciò anche quello nelle chiese divenne furto semplice. Ma la suprema magistratura giudiziaria credette di poter estendere alle chiese la qualifica conservata dal Codice per riguardo alle case abitate, forzando per così dire la legge a riconoscere una analogia, di cui essa non faceva parola. Erano i tempi della Ristorazione, e la suprema Corte non potendo infliggere la pena di morte pel furto nelle chiese, come già la legge del 4 marzo 1724, cercava di punirlo il più possibile, perchè voleva colpire a un tempo e la violazione della proprietà e la profanazione dell'edificio. Su questa via non tardava a porsi anche il potere esecutivo, il quale proponeva nel 1824 una legge fondata sulle stesse idee, e tendente a togliere ogui contraddizione fra la Corte suprema e le Corti di assisie, sanzionando . XIX. 63
     
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 3)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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