Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

Pagina (175/463)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      mSACRILEGIO
      di quel triumviro (ano. urb. 713; Diod., lviii, 14). Svetonio ne riduce il numero a trecento (Aug.y 15). Pompeo aveva fatto gettare in mare, siccome vittime sacre a Nettuno, non solamente cavalli, ma ancora persone vive (Diod., xlviii, 48).
      SACRILEGIO (dir. pen.). — Quando si getti uno sguardo sulle aberrazioni che la mente umana altre volte credette verità e giustizia, uno scettico sconforto occuperebbe l'animo nostro, se non ci sostenesse la fede nella forza, nella necessità del progresso. Il quale, lentamente forse, ma sicuramente ci svolge dalle fila dell' ignoranza, e colla libertà procurata ci rende possibile la ricerca e lo scoprimento di ciò che è, senza dubbio, vero e giusto.
      Un rapido sguardo presentammo altrove (V. Reato) dei principali errori delle leggi nel qualificare degne di pena azioni per sè innocenti, o degne al più di sola riprovazione morale. Fra queste facemmo alcuna parola del sacrilegio: e di esso appunto dobbiamo ora trattare alquanto più diffusamente, chè la materia merita bene una certa cura, uno studio speciale.
      Prendiamo sacrilegio nel senso generalissimo di violazione dolosa di persone , cose, o luoghi resi sacri dalla religione al culto della quale servono. Ad un senso più particolare di cotesta parola accenneremo in seguito.
      Già fin d'ora possiamo chiederci se lo Stato, la potestà civile, quella che ha per mandato la tutela dei rapporti esterni degli uomini fra loro, abbia diritto, abbia dovere di punire un'azione per ciò solo che sia contraria alle prescrizioni d'una dottrina religiosa, per ciò solo che offenda questa dottrina sia in se stessa, sia nel rispetto che coloro i quali la professano esigono da ognuno verso di di essa. E già fin d'ora la risposta non può essere dubbia. La potestà, la legge civile, appunto perchè civile, non può entrare nel santuario delle credenze nè per offenderle, nè per proteggerle; i rapporti dell'uomo con la Divinità, i suoi bisogni spirituali le devono essere al tutto estranei finché non tocchino a rapporti, a bisogni esterni. Le credenze per vivere nel cuore dell'uomo non hanno d'uopo di sostegno, di difesa esterna: non mai esse sono più ardenti che quando si voglia spegnerle con le persecuzioni. La Divinità non vuole essere protetta da chi dipende da lei : le sue vendette le fa ella stessa, e sono misericordie : Deorum in-j uri ce, Diis curce.
      Principii evidenti per chi li ricordi a mente serena: e nondimeno dannati come irreligiosi e antisociali da chi li osserva attraverso il prisma della superstizione e dell'orgoglio. Nè oggidì ancora, dopo tanti secoli dì lotta, vinsero dovunque: e in qualche parte d'Italia si scorgono tuttora esistenti gli effetti dei principii anticamente imperanti. Prima di parlare di questi avanzi, accenniamo di volo allo svolgersi della legislazione su tale argomento.
      Cominciamo dai Romani. Per lungo tempo fu detto sacrilegium il furto di cose sacre da luogo sacro: ed era punito prima coli'interdizione dell'acqua e del fuoco, poi con pena straordinaria e pel più capitale. Se le cose rubate da luogo sacro fossero appartenute a privati, aveva luogo la semplice azione di furto (Leg. 3, 5, ecc., Dig. Ad leg.
      Jul. Pecul., xlviii, 13). In seguito, sotto ai peggiori imperatori fu chiamato con tal nome e punito colla stessa pena qualunque misfatto contro la legge divina sia per disprezzo, sia per ignoranza (Cod., ix, 29, De crim. sacr.), e le offese al Numen sa-crum imperatoris si ebbero per sacrilegi. A quali enormità si giungesse, esponemmo altrove (V. Lesa maestà, Perduellione e Reato).
      11 diritto canonico non era per certo disposto &d entrare in una via più conforme ai dettati della ragione civile. Anzi rincarò la disposizione delle leggi romane, ed ebbe e punì come sacrileghi i lauri di cose deposte in luogo sacro, sia che Fossero sacre, o che appartenessero a particolari (Can. 21, 22, 17, quceat. 4). E quanto ai sacrilegi detti semplici, alle profanazioni cioè, presero una estensione non più viBta, e furono minacciati di riprovazione religiosa severissima e colpiti di pene corrispondenti. Papa Pio diceva: c Sicut majusest « peccatum quod in Deum committitur. quam quod < in hominem, sic gravius est sacrilegium agere, « quam fornicari » (Caus. 17, q. 4, cap. 12). E od tanto peccato commettevasi da chi riteneva cose già lasciate ad un monastero, o vendeva facoltà ecclesiastiche, o violava i confini d'una chiesa, rompendo od asportando ciò che si trovava nel circuito di trenta passi all' intorno della medesima, o da chi osava impadronirsi di un reo ricoveratosi in luogo sacro, non meno che da coloro che avessero confidato pubblici ufficii agli Ebrei, o da chi avesse devastato o invaso i fondi, o avesse rubato gli ornamenti o i danari della Chiesa, o percosso od ucciso un sacerdote. Le pene variavano bensì dalla interdizione d'entrare in chiesa, e dalla scomunica, alla multa pecuniaria ed aWexilio perpetua drpor-tationis minacciato a chi malmenava violentemente i terreni consacrati alla religione. Ma ad ogni modo comprendere in una sola classe azioni immorali od irreligiose ed azioni delittuose, produceva una confusione di concetti, la quale se era favorevole ad estendere la influenza della Chiesa, non era per certo tale che so ne vantaggiassero la giustizia e la civiltà. Basti vedere che era punito con pesa pecuniaria chi uccideva un sacerdote, pena ascendente in proporzione del grado dell'ucciso, ed era invece tenuto degno della morte di Giuda chi vendeva la santa Sindone per cupidità di lucro.
      L'influenza del diritto canonico nel fòro civile aumentò ed estese per quasi tutta Europa coteste dottrine, ispirate ad un concetto pressoché esclusivamente religioso; e se col tempo i Governi ria-scirono a svincolarsi dalla dipendenza papaia, fa più lento lo svincolarsi del fòro da quella delle teorie canoniche. Talvolta anzi un eccesso di zelo portava i principi ad eccedere la misura penino di fronte a queste; e fu citata altrove la fiera legge di Luigi IX sui bestemmiatori, e l'ammonizione che il papa dovette dare al santo re. Gli stessi Governi che sono e giustamente riputati aver più resistito alle pretese sacerdotali, furono piegati da quel prepotente soffio di religiosità cbe investiva le menti e le coscienze perfino nei piò mondani negozi: e possiamo citare varie"e non antichissime deliberazioni del Senato veneto, il quale non solo aumentava la pena d'un delitto criminale ee eoo*
     
      Gooq le


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 3)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

Pagina (175/463)






Diod Aug Nettuno Diod Stato Divinità Divinità Deorum Diis Italia Romani Leg Dig Cod Numen Perduellione Reato Fossero Can Bta Pio Sicut Deum Caus Ebrei Chiesa Wexilio Chiesa Giuda Sindone Europa Governi Luigi IX Governi Senato Svetonio Pompeo Reato