Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      ruolo
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      priamente copiato l'alfabeto straniero, ma ne abbiano composto uno proprio, adottando le forme non già, ma la semplice struttura generale di quello dei loro visitatori. Oli è ben vero che nel runico, come nel fenicio, tutti i nomi delle lettere sono significativi; ma il significato di cotesti nomi non è punto Io stesso nelle due lingue, dacché quelli delle rune si riferiscono in parte all'antica mitologia scandinava. Frair, Tor} Odino, sono i nomi delle tre prime lettere dell'alfabeto runico, cbe differisce da quello di Cadmo tanto per l'ordine in cui sono disposti i caratteri, quanto per le deno minazioni che ricevettero. Rispetto al valore magico che si annetteva ad ogni lettera, è da notarsi che riferi vasi il medesimo all'idea che veniva richiamata dal suo nome. Pare che il numero dei caratteri siasi accresciuto dopo qualche tempo, contandone successivamente diciannove, ventidue e perfino venticinque (V. Alfabeto).
      Vedi: Burseus. Elemento runica a Sueco-Gothis usurpata (Stoccolma 1599) — id., Libellus alpha betarius literis runicisy cum interlinearibus sue-ticis editus (1608) — id., Monumenta Helsingica (1624) — Ihre, De runarum in Succia occasu — Olaus Worms, Letteratura runica — Kemble, The Runes of Anglo Saxons, nel t. xxvm della raccolta Archeologia (1840) — Finn Magnussen, Runamc og Runerne (Copenhagen 1841, in-4°) — Edelstand du Méril, De Vorigine des runes y nei Mélanges archéologiques et littéraires del medesimo (Parigi 1850, in 8°) — Mémoires de la Société des Anti quaires du Nord (Copenhagen, serie di articoli) — Adelung, Aelteste Geschichte der Deutschen (p. 273, ecc.) —¦ Bryniulf, Periculum runologicum (Copenhagen 1823) — Legis, Fundgruben des alien Nordens (Lipsia 1829) — Lilliegren, Run Ldra (Stoccolma 1832, con stampe) — Schmitthenner, Kurees Deutsches Wórterbuch, sotto Runa; e principalmente l'opera di G. C. Grimm intitolata Veber Deutsche Runen (Gottinga 1821, in-8°) — id., Zur Literatur der Runen (Vienna 1828).
      RUOLO (poligr.). — Catalogo di nomi ordinatamente descritti. Si usa nella milizia (ruolo di soldati, arruolamento), nella marina (ruolo di equipaggio) e nella procedura (ruolo delle cause). —- Tre differenti sistemi di procedura reggono la trattazione delle cause al cospetto dei tribunali : il primo ^è quello di procedura che chiamasi scritta, il secondo di procedura orale, il terzo di procedura mista.
      11 primo sistema, che fu in vigore in Austria, negli ex-Stati Pontificii e in altri paesi dove il processo iuquisitorio governò .e lasciò traccie, non ammette iscrizione a ruolo come atto sostanziale della causa. Nella abitazione scritta tutto compiendosi all'infuori della presenza del giudice, le scritture si redigono* si comunicano, si depositano, si moltiplicano, e il fine della discussione scritta vuol essere o imposto dalla legge o dalla volontà del giudice, o, come negli antichi Stati di Sardegna sotto il dominio delle Regie Costituzioni, dal concorde volere delle parti, ciò che in altri termini suona dalla stanchezza comune di avere esteso e comunicato scritture.
      Nemmeno nel sistema puramente orale, vigentein (svizzera, in alcuni paesi di Germania e per certe maniere di cause anche in Francia, nel Belgio ed in Italia, la iscrizione a ruolo fa parte degli atti della causa, o delle regole cbe ne governano lo andamento. Imperocché nulla essendovi di scritto, tutto discutendosi oralmente al cospetto del giudice e il deposito dei documenti avendo luogo solo allora che i contendenti hanno terminato di rassegnare le loro ragioni, la iscrizione a ruolo non avrebbe ragione di essere, essendo nno solo il punto in cui cessa la discussione e comincia la decisione.
      Soltanto nelle cause miste di scritto e di orale la iscrizione sul ruolo ò cosa, nonché utile, necessaria a fissare e determinare il confine ultimo nel quale le parti hanno diritto di eseguire i loro depositi e di presentare le loro deduzioni. Una volta iscritta a ruolo la causa, l'attitazione è chiusa ; la discussione non può aver luogo se non sopra quei fatti i qpali vennero invariabilmente accertati od avanzati dai singoli contendenti. Se l'uno d'essi non si difende dalle istanze dell'altro, se lascia decorrere i termini dalla legge tracciati alla esibizione delle prove e dei titoli, l'altro ha facoltà di fare iscrivere la causa sul ruolo di spedizione, vale a dire di porre un limite al vano armeggiare dei contendenti fuori dell'azione e della presenza del giudice; ha facoltà, in altre parole, di coartare il giudiziale nemico a discutere terminativamente le rispettive ragioni nello stato in oui si trova, vuoi per incuria, vuoi per astuzia, la causa.
      Ma che cos'è il ruolo di spedizione? — È un registro che si tiene nella segreteria del tribunale e sul quale sono notate le cause in istato di decisione, per essere chiamate all'udienza nell'ordine della loro iscrizione. In esso sono contenuti: 1° il numero d'iscrizione di ciascuna causa; 2° la data dell'iscrizione; 3° il nome, il cognome e la residenza di ciascuna delle parti, e il nome e cognome dei rispettivi procuratori; 4° il nome e cognome del procuratore instante per l'iscrizione ; 5° la data dell'atto introduttivo della istanza e dell'ultimo atto dell'istruttoria; 6° l'oggetto della causa, e trattandosi di causa di appellazione, la data della sentenza appellata e la menzione dell'autorità giudiziaria che l'avrà profferita; 7° la data del giorno in cui l'iscrizione a ruolo sarà stata significata per cura del procuratore instante al procuratore della parte contraria ; 8° la data della sentenza emanata in seguito all'iscrizione a ruolo, o del provvedimento, o della cedola di risposta per cui ebbe luogo la cancellazione.
      Come vedesi, l'iscrizione a ruolo produce un obbligo in chi la chiese: l'obbligo cioè di notificarla alla parte avversaria. Questa può anche allora presentare uno scritto sul merito della causa; e la iscrizione si annulla se chi la ottenne risponde. Un solo scritto è permesso dopo l'iscrizione a tutte e due le parti, se vogliono che questa sussista ; vogliamo dire uno scritto che riassuma le rispettive domande e i principali motivi a cui sono appoggiate. Esso dicesi cedola conclusionale ed è prescritto al procuratore sotto pena di dieci lire di ammenda, senza pregiudizio della risponsabilità pei danni verso il suo mandante.
      ^.ooQle


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 3)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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