Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      ROTA ROMANA (TRIBUNALE DELLA SACRA)
      chi tentasse violentarli; del 1507
      del 1513
      del 1525 sui privilegi di coi erano investiticome sarebbero quelli di disporre dei beni avuti in beneficio ecclesiastico
      di poter riunire più benefizi incompatibilidi nutrirsi di cibi grassi nei tempi proibiti
      di essere esenti dalle decime e dalle ga-bellespecialmente pel vino
      e cosi via. Riportiamo a caso: del restosenza estenderci di più
      citiamo la bolla di Paolo IH
      che dichiarò (1537)
      non potersi derogare ai privilegi degli uditori di Rota senza il loro espresso consenso. In modo ben diverso la sentiva Marcello II
      il quale ai complimenti degli uditori per la sua esaltazione risposeche molto più gli avrebbe stimati
      se ritirati nelle proprie casee postergata l'ambizione
      e sprezzati gli onorisi applicassero soltanto allo studio delle cause loro commesse.
      Gli onorarii degli uditori furono fissati da Gregorio XIV a seimila scudi annuiraddoppiando il precedente emolumento. Presentemente non si conosce la precisa loro rendita: che ogni uditorato renda 2500 scudi certi; ma conviene aggiungere altri assegni per altri titoli
      i quali non mancano mai. Cosi non c'è uditore che non sia vicario di cardinali arcipretititolari o diaconi
      godendo la metà della prebenda ; il decanoche è il più anziano degli uditori
      e come presidente del tribunale viene dal papa nominato reggente della Peni-tenzieria. Quando il papa muoreciascuno uditore ha cinquecento scudi per gli abiti di lutto ; quando il nuovo viene esaltato
      ciascuno percepisce un'elargizione di sette ad ottocento scudi. Clemente Vili introdusse l'uso di dare cento scudi d'oro ad ogni uditore e duecento al decano il giorno dell'ultima rota di luglio: uso che dura tuttora.
      Paolo V con bolla del 1612 richiamò e confermò le precedenti regole di procedurae accrebbe le prerogative degli uditori di Rota; altrettanto fu fatto con successive bolle
      con brevi e motuproprii numerosissimie dei quali ci crediamo dispensati dal far menzione particolare. Nessuna modificazione importante fu recata nella costituzione del Tribunale
      il quale restò composto di dodici uditoripresieduti da un decano
      insigniti della prelaturae giudicanti nel modo che esporremo nel paragrafo seguente. Già dicemmo che fino dai primi tempi i suoi membri erano tolti fra i prelati più dotti
      senza riguardo di nazionalità. In seguito i papi concessero il diritto di presentare i candidati per l'uditorato a Milano
      a Veneziaalla Germania
      alla Francia
      alla Spagna uno per la Castiglia
      l'altro per l'Aragona; la Toscana ebbe cotesto privilegio per qualche tempoe pare che fosse esercitato anche dall'Inghilterra prima dello scisma. Più tardi il Tribunale d'ordinario riuscì composto di cinque romani
      un bologneseun ferrarese
      un toscano o peruginoun veneto o lombardo per l'impero d'Austria
      un francese e due spagnuoli.
      Varii requisiti sono richiesti per entrare nell'uditoratoe l'ammissione richiede lunghi mesi di esperimenti
      di cerimonie e formalità. Conviene che il candidato sia di nascita legittimadottore in gius civile e canonico
      e che abbia una rendita tale da poter vievere decorosamentefissata da Martino V a duecento fiorini d'oro. Cotesto papa prescrisse
      inoltre che i costumi del candidato fossero di specchiata illibatezza: cosa più difficile ad accertare che l'esistenza della rendita voluta. Un uditore nominato ad altro ufficioe specialmente al vescovato
      cessa dal far parte del Tribunale
      a meno che il vescovato non sia senza obbligo di residenza nella diocesinel qual caso l'uditore può restare nel Tribunale con titolo di luogotenente. — Delle formalità d'ammessione accenneremo al terzo paragrafo.
      II. Competenza; forme processuali. — Come in tutto il restonon solo per riguardo al Tribunale della Rota
      ma pressoché per ogni altra istituzione papaleanche nella procedura
      le regole vigenti risalgono sd epoche molto lontane e da noi e fra loro. Esse trovansi in gran parte compendiate nel Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari giudiziarii di Gregorio XVI (1834).
      Anche sotto quest'aspetto la Rota era tenuta nei secoli passati per il modello delle riforme giudi-diziarie in Italia: benché
      come dice lo Sclopis (Op. cit.j part. ilcap. 3)
      in molte parti la forma di procedere e certi usi di essa fossero severamente criticati da uomini dottissimi e scevri da ogni parzialità. Non parliamo delle censure del De Hon-theim o Febbronio
      ma di quelle stesse dal cardinale De Luca esposte nella sua opera Relatio Romance Curia forensis.
      Finché durò il potere temporale dei papiil tribunale della Rota ebbe giurisdizione civile ed ecclesiastica; per quest'ultima la sua competenza si estende a tutta la cattolicità. — Quanto alle cause in materia civile
      esse si dividevano in maggiori e minori: queste avevano un valore che non superava i 500 scudi romani; quelle o lo superavano od avevano un valore non determinato. In seconda istanza giudicava la Rota delle cause maggiori decise già in prima istanza dall'auditore di Camera come magistrato civiledal tribunale collegiale di Campidoglio
      dal tribunale di commercio di Roma e dai tribunali civili e di commercio delle Provincie. Giudicava in terza istanzacome tribunale supremo
      le cause che da un turno (sezione) rotale furono giudicate in seconda istanza con sentenza disforme da quella emanata in prima istanzae le canse maggiori o minori
      decise con sentenze pure disformi in prima e seconda istanza dai tribunali delle provincie. In prima ed ultima istanza giudicava le cause sul valore dei rescritti o chirografi pontificii.rimessi colla clausola detta de aperitione oriSy e quelle per restituzione in intero già decise con sentenze passate in regiudicata dagli altri tribunali dello Stato. Queste cause erano discusse e decise da tutto il tribunale ; le altre da una sezione di cinque giudici. La Rota procedeva di regola come tribunale ordinario; divenendo straordinarioo
      come dicevasi nel suo stileprocedeva per commissione
      cioè in virtù di sovrana delegazionenelle cause sul valore dei rescritti pontificii
      e nelle cause dei paesi esteriquando erano portate al di lei giudizio. È cotesta la più grande innovazione forse che avvenne in quel tribunale
      il quale anticamente era straordinarionon procedeva cioè che per commissione.
      Nelle materie ecclesiastiche pure la Rota ha tre I gradi di giurisdizione. In prima ed ultima istanza
     


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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