Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RI VARO LO - RIVE (DE LA) CARLO GASPARElavori forzati a tempo. Non parrà tuttavia poco a chi ricorra a qualcuna delle legislazioni della vicina Svizzera; ove l'attentato puramente politico, il quale abbia per iscopo di operare, con mezzi incostituzionali e violenti, il rovesciamento della costituzione o del governo, è punito, per esempio, dal Codice del Cantone di Vaud con venti anni al massimo, con tre mesi al minimo di prigione. Ora si pensi all'ampiezza lasciata alla coscienza del giudice nell'applicare la pena; si pensi alla larghezza di mezzi da quelle costituzioni concessa ai cittadini desiderosi di prender parte alla cosa pubblica; e si neghi poi la necessità di porre anche in ciò le nostre leggi ad un livello più conforme alla civiltà ed alla libertà.
      Quelli che eccedono in severità sono per la maggior parte i Codici tedeschi. La morte è la pena del delitto che chiamano di alto tradimento; e tale sarebbe anche il tentativo di cambiare in tutto o in parte la Costituzione dello Stato. A qualcuno di detti Codici, al bavaro, per esempio, la morte non basta; esso v'aggiunge; « L'esposizione del condannato una mezz'ora avanti la esecuzione, con sul petto un cartello, sul quale sia scritto: colpevole di alto tradimento; — più una colonna infame sarà eretta sul luogo della sepoltura; e la famiglia del reo dovrà cangiare di nome ».
      Nel centro dell'Europa, in uno dei paesi più civili sussistono tuttora cotali barbarie, dopo tauta fatica di scrittori, tanto sangue, tanti sforzi per distruggere gli avanzi della barbarie antica.
      III. Conseguenze delle rivoluzioni trionfanti. — Un cambiamento di governo, una rivoluzione che trionfi, porta con sè nuovi principii, nuove idee; una riforma più o meno generale e profonda deve passare su ogni istituzione, su tutto ciò che sussiste, e modificarlo secondo i bisogni che la generarono.
      Se una rivoluzione s'arresta, è perduta; verità incontrastabile quando solo si ponga mente al concetto di rivoluzione. La nazione che passò per uno di quei lavacri impetuosi come un uragano, che senti dinanzi a se aperta una via ampia, e dintorno accumulati i rottami di ciò che rimase rovesciato, e si arresta a contemplare quasi trasognata il proprio operato, nè sgombera gli ostacoli per procedere francamente nel nuovo cammino, quella nazione perderà il frutto dell'immenso lavoro, nè le resterà di questo se non la spossatezza delle membra, divenute inette non che a combattere per vincere, a difendersi per non rimanere schiacciata.
      Tutto adunque deve passare pel vaglio rivoluzionario, se così possiamo dire: leggi, trattati, convenzioni pubbliche e private, devono venir passate in rassegna.
      Ma fra tutto ciò, ma in questo periodo di transazione fra le rovine del vecchio e il compimento del nuovo edifizio, ciò che deve rimanere intatto, che deve prevalere come sacrosanto, come intangibile, è la buona fede, il rispetto agli obblighi precedentemente contratti.
      Questi obblighi si compendiano specialmente in due principali: rispettare i trattati colle altre Potenze, legittimamente convenuti ; rispettare i con-
      tratti passati, tra il governo che cesse il posto, e i privati.
      Se lo Stato era prima della rivoluzione retto a forma repupplicana, non v'ha dubbio che i trattati
      0 i contratti da esso conchiusi devonsi ritenere conchiusi con l'assenso del popolo, della nazione intera. Se il governo era monarchico, ogni convenzione fatta nell'interesse dello Stato, non nell'interesse personale del sovrano, dev'essere mantenuta, imperocché il sovrano rappresentava la nazione, ne esercitava i poteri ed i diritti. Lo Stato, la nazione, non ostante il mutato governo rimasero gli stessi; e come avrebbero diritto di esercitare quelle facoltà e di godere quei vantaggi che dalle convenzioni passate loro spettassero, così sono in dovere di osservare i vincoli e le obbligazioni.
      Una prima eccezione a questi principii avrebbe luogo quando si trattasse di convenzioni che si riportassero alla forma di governo; come se fosse convenuto uno scambio di prestazioni fra due governi nello scopo di mantenersi e sostenersi reciprocamente. Un'altra eccezione poi, ben più generale ed importante, avrebbe luogo contro quei trattati i quali .dal solo interesse della persona poBta a capo dello Stato fossero dettati. Imperocché un vincolo contratto in nome d'una nazione, la obbliga solo quando sia contratto da un rappresentante legittimo di lei, e in nome di lei. Ma nell'esaminare se queste condizioni furono osservate, conviene aver mente alla legittimità di fatto del governo contraente, vale a dire allo stato dei suoi rapporti colle altre nazioni, ed all'interesse della nazione quale era al momento che la convenzione fu conchiusa.
      Una rivoluzione può scindere uno Stato in più altri, o riunirne varii in uno solo. Nel primo caso si dividono anche gli obblighi ed i diritti; nel secondo gli obblighi ed i diritti di ciascuno passano nel nuovo Stato. Che se havvi tra essi contraddizione, prevale quello più vantaggioso, secondo il giudizio che ne fanno i poteri legittimamente costituiti.
      Questi principii hanno luogo specialmente riguardo ai debiti pubblici. Niente v'ha di più sacro dell'obbligo contratto verso chi pose fede in noi, affidandoci i suoi capitali. Non v'ha ragione che possa dispensarci dall'osservare la promessa che demmo noi o che diede chi ci rappresentava. Il capitalista che affidò il suo danaro al governo rovesciato, non potè esaminare lo scopo a cui doveva servire ; egli sapeva che cotesto era un governo, il quale gli dava garanzie perchè la sua buona fede non rimanesse ingannata; sapeva che chi accetta un'eredità se ne assume tanto i carichi quanto
      1 vantaggi, e non era obbligato a rifiutare il proprio concorso a chi governava, perla sola ragione che non governava come avrebbero fatto coloro i quali, allora semplici privati, rinchiusi forse in prigioni di Stato, o cacciati in lontano esilio, ascesero di poi i gradini del potere. Non sarebbe certo un buon mezzo per accaparrarsi le simpatie e il sostegno degli altri Stati, quello di violare gl'impegni contratti da un governo, solo perchè è un governo che fu rovesciato.
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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