Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      tario; 15° ha diritto alla rivendicazione ohi, senza essere debitore del fallito, avesse al medesimo spedito delle merci di cui questi non si fosse reso per anco acquisitore ; 16° e finalmente la rivendicazione è sottintesa in tutte le specie di obbligazioni.
      RIVIRA (geogr.). — Comune nel circondario di Susa, provincia di Torino, con 1474 abitanti.
      RIVERBERAZIONE (fis.). — Riflessione della luce e del calore.
      RIVERBERO (ott. e tecn.). — Dicesi riverbero uno specchio concavo applicato alla illuminazione, e può essere sferico o meglio parabolico. Nel primo caso ha lo svantaggio di doversi limitare ad una piccola apertura, per es., di 8 a 10 gradi, perchè al-trimente i raggi luminosi che partendo dal foco incidono sulle pareti periferiche, non vengono riflessi parallelamente all'asse. Al contrario il riverbero a curva parabolica può avere qualunque grandezza, e tutti i raggi vengono da esso riflessi parallelamente all'asse. Tuttavia gli specchi parabolici sono di ben più difficile costruzione e però più costosi. I riverberi vengono comunemente applicati alle lanterne mobili e fisse, e soprattutto per illuminare corridoi; la fiamma o fonte luminosa deve essere accuratamente collocata nel loro foco principale (V. Catottrica e Specchio). In passato servivano anche all'illuminazione dei fari, ma ora in essi meglio si impiegano i sistemi diottrici colle lenti a scaglioni, dette anche alla Fresnel (V. Fari).
      R1VERGAR0 (geogr.). — Comune nella provincia e nel circondario di Piacenza, con 4508 abitanti.
      RIVERSIBILITÀ (dir. civ.). — Vi sono due sorta di riversibilità, la legale e la convenzionale.
      La convenzionale ha luogo quando il dopante stipula che gli effetti donati ritorneranno a lui, se premuoja il donatario solo, o il donatario e i suoi discendenti.
      Questa stipulazione non può essere fatta che a profitto del donante, non mai dei terzi, neanco se fossero discendenti del donante; poiché altrimepte verrebbesi ad ammettere una specie di sostituzione in favore della terza persona.
      Quando la riversibilità si verifichi, si sciolgono tutte le alienazioni dei beni donati, i quali ritornano al donante liberi ed esenti da ogni peso ed ipoteca. La riversibilità opera come condizione risolutiva. Ma si eccettua l'ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, la quale è conservata, quando gli altri beni del conjuge donatario defunto bastino. Per ammettere l'eccezione fa d'uopo però che la donazione sia stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultano tali diritti ed ipoteche. Avverandosi queste condizioni, l'ipoteca della dote rimane ad aggravare i beni ritornati al donante, e ciò assai giustamente, perchè la donazione apparendo in tal caso fatta allo scopo di favorire il matrimonio, è a presumersi che il donante abbia inteso di assicurare la dote e le convenzioni matrimouiali. Ma il contrario avverrebbe se il donante avesse stipulato che in caso di riversibilità i beni sarebbero svincolati dall'ipoteca delle convenzioni matrimoniali ; come pure se i beni fossero stati dati al marito, sia prima, sia dopo del matrimonio (Cod. civ. ital., art. 1071; frane.,
      Nuova Encicl. Ital. Voi.
      art 951, 952; albert., 1146, 1147; parm., 1910; na-polet., 876, 877).
      La riversibilità legale è una specie anomala di successione, per la quale il padre, la madre e gli altri ascendenti che abbiano fatte donazioni ai loro figli o discendenti morti poi Bonza posterità, e senza averne disposto, ove si trovino ad essi superstiti, riprendono ad esclusione di ogni altro i beni a quelli donati, ancorché non sieno in grado di loro succedere, o ne avessero ripudiata l'eredità, purché tali beni vi si trovino in natura. Ove questi fossero stati alienati, gli ascendenti hanno diritto a riscuotere il prezzo che possa tuttora essere dovuto; e succedono inoltre all'azione per la ricuperazione de' beni che avesse potuto spettare al figlio, o discendente donatario.
      Gii effetti della riversibilità legale non sono cosi ampii come quelli della convenzionale. Essa ha origine nel diritto romano, nel quale si trova che era ammessa perchè gli ascendenti non avessero a sopportare a un tempo la perdita dei figli e quella dei beni di cui a loro riguardo eransi spogliati, e non avesse perciò a raffreddarsi, hac formidiney parentum circa liberos munificentia (Const. 2, Cod., vi, 61 ; C. 4, Cod., v, 18; Leg. 6, Dig., xxiii, 3). Tuttavia la riversibilità valeva solo per gli ascendenti paterni ed alle donazioni in occasione di matrimonio. Oggigiorno invece è estesa a favore di qualunque ascendente e ad ogni sorta di donazione tra vivi : diciamo tra vivi, perchè 8e fosse donazione mortis causa, la premorienza del donatario la renderebbe caduca, non già riversibile.
      I beni ritornano all'ascendehte quali sono, senza che possa pretendere rimborso per il loro peggioramento, e senza che possa essere obbligato a pagare per i miglioramenti.
      RIVESTIMENTO (archit. civ. e rei). — Nella muratura è da lunghissimo tempo praticato l'uso di servirsi dei materiali più belli per l'esterno, collocando nel sodo dei muri quelli che sono meno appariscenti e che tuttavia sono abbastanza solidi per resistere al peso ed alle spinte. Malgrado cbe il rivestire le pareti sia un quasi volerle far apparire diverse da quello cbe realmente sono; pure tanto ne è iuvalsa la pratica, che il rivestimento si considera quasi come nell'uomo l'abbigliamento, vale a dire cosa utile e decorosa. I tesori greci, monumenti della più antica architettura, erano rivestiti di lamine di bronzo; come ne fa fede il tesoro d'Atreo, nel quale ancora si veggono parecchi chiodi metallici, che le tenevano aderenti al muro. Rivestiti di lamine d'oro erano i templi degli antichi Messicani e Peruviani, come ci raccontano i primi viaggiatori che a quelle spiaggie segregate approdarono. Non accenniamo nè pure ai rivestimento del tabernacolo, del tempio di Salomone, ecc., di cui parla la Bibbia, siccome a cosa notissima; e trapassiamo pure sotto silenzio i monumenti asiatici ed egizi, in cui spesso il granito o la pietra coprono murature di pietre di qualità inferiore o di mattoni. D'uopo è considerarlo sotto l'aspetto d'ornato che fa scomparire le brutte commessure delle pietre irregolarmente tagliate, che difende dalle intemperie la debolezza dei mattoni meno atti a far resistenza, che vela quell'apparenza XIX. 29
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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