Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

Pagina (35/405)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      RlVELLO - RIVENDICAZIONEmile al rivellino, non è da stupire se si sono talvolta confuse le loro denominazioni. 11 Marchi lo chiama anche puntone. Il Capra lo chiama corno, ed altri lo dicono bastionetto.
      Il rivellino semplice è quello a due facce ; quello a cui si aggiungono i fianchi, dicesi rivellino coi fianchi ; e quello entro il quale si costruisce un altro piccolo rivellino, dicesi rivellino doppio. 11 lato del rivellino, o i due lati che guardano la cortina diconsi semigole, ma il Marini crede che sarebbe meglio chiamarli scarpa interna del rivellino.
      RlVELLO {geogr.). Comune nel circondario di Lagonegro. proviucia di Potenza, con 4260 ab.
      RIVENDICAZIONE (giurispr.). Azione che nasce dal dominio o dalla proprietà che ciascuno ha delle cose private, mediante la quale il proprietario che ne ha perduto il possesso le reclama e le rivendica contro colui che se ne trova in possesso, e lo fa condannare a fargliene la restituzione.
      Benché quest'azione sia reale, essa ha però talvolta certe conclusioni personali che le sono accessorie, le quali nascono da alcune obbligazioni che il possessore della cosa rivendicata ha contratte relativamente a questa cosa verso l'attore per rivendicazione. Per poter intentare quest'azione, non è necessario che il dominio della cosa rivendicata sia perfetto ed irrevocabile, nò tampoco sia esso pieno. L'attord in rivendicazione per riuscire nella sua domanda deve produrre qualche titolo di proprietà del fondo o della rendita che rivendica. Allorquando il possessore, contro il quale è data la domanda di rivendicazione, fosse stato un possessore di mala fede, deve restituire la cosa nello stesso buono stato in cui era al momento in cui se n'è posto indebitamente in possesso, ed è tenuto ai danni ed interessi risultanti dai deterioramenti che sono stati fatti dappoi. Riguardo al possessore di buona fede, egli non é tenuto ai deterioramenti che avesse potuto fare nella cosa che forma l'oggetto della domanda di rivendicazione durante tutto il tempo della sua buona fede ; qualora però fossero deterioramenti dei quali avesse approfittato, come se avesse tagliati alberi di alto fusto e ricevutone il prezzo, ei deve in tal caso restituire all'attore per rivendicazione il detto prezzo. In quanto poi a tutti i deterioramenti dei quali il possessore di buona fede non ha profittato, e che souo stati fatti durante la buona fede e prima della domanda, questo possessore non n'è affatto tenuto; ma è tenuto per tutti quelli che dopo la domanda sono derivati dal suo fatto o colpa.
      Il poyessore di mala fede è tenuto di rispondere di tutti i frutti della cosa rivendicata che ha percepiti, non solamente di quelli che ha percepiti dopo la domanda, ma di tutti quelli percepiti dopo il suo indebito possesso. Egli è tenuto a prestare non solamente i frutti che ha percepiti, ma eziandio quelli cbe non ha percepiti, e che l'attore avrebbe pur percepiti se gli fosse stata restituita la cosa.
      Secondo i principii del romano diritto, il possessore di buona fede non è soggetto alla restituzione dei frutti che ha percepiti prin a della contestazione della lite; salvo di quelli cbe si trovassero allora esistenti in natura; ma è tenuto alla resti-
      tuzione di tutti i frutti dopo la contestazione, del pari che il possessore di mala fede.
      La rivendicazione iu materia di commercio costituisce una specie di privilegio nei casi di fallimento, in virtù del quale alcuui interessati godono sulla massa dei creditori di speciali diritti. Questi casi, rispetto alle cose mobili, sono i seguenti: 1° L'im-prestito ad uso, che differisce da quello di consumazione, in quanto che non trasmette la proprietà della cosa imprestata; 2° la vendita fatta, dal fallito prima della dichiarazione del fallimento,sempre quaudo la medesima è perfetta e concerne un oggetto certo e determinato ; 3° la cosa consegnata a titolo di deposito, la quale non trasferisce verun credito di proprietà nel depositario; 4° la cosa data in pegno, che può essere rivendicata mediante pagamento della somma pignorata; 5° le merci comprate o vendute per commissione e gli effetti di commercio consegnati con specifica indicazione dell'impiego.
      Dalle moderne disposizioni legislative in materia commerciale emerge: 1° Se la cosa venduta non è per anco nell'effettivo possesso del fallito, all'epoca del fallimento, il venditore è in facoltà di ritenerla, , a meno cbe gliene sia pagato il prezzo convenuto, I e ciò per la ragione che in fatto di commercio il ¦ possesso delle cose mobili vale titolo; 2° la riven-! dicazione non è ammessa, qualora una cosa è \en-I duta e consegnata da un depositario accettatore o pignoratore infedele ad un acquisitore di buona fede; 3° la rivendicazione ha luogo contro i terzi possessori quando la veudita è stata fraudolenta; quando non vogliono pagare la cosa comprata, con diritto di rappreseutanza dell'ultimo venditore, che si dice anche jus ad rem; 4° la rivendicazione contro i terzi possessori non è ammessa uei fallimenti che a favore della massa dei creditori ; 5° in genere sempre si ammette la riveudicazioue sulle merci, avuto riguardo alle circostanze che accadere possono dopo il fallimento; 6° essa nou ha luojio quando in pagamento delle merci vendute sono state accettate cambiali ; 7° Per l'effetto della rivendicazione fa d'uopo sia riconosciuta l'identità dell'oggetto da rivendicarsi; 8° Bono rivendicabili nei fallimenti le merci non per anco giunte al fallito e che si trovano per via o presso un commissionario per essere vendute per conto dello stesso fallito; 9° esse non lo sono se saranno state vendute senza frode in viaggio sopra fatture o sopra polizze di carico o sopra lettere di spedizione; 10° il rivendicante debbe risarcire il fallito per le spese e somme pagate o da pagarsi a titolo di assicurazione, di commissione, di nolo e di vettura; 11° sono rivendicabili eziandio nei magazzini del fallito le merci depositate, la cui identità non può essere rivocata in dubbio, semprechè non vi sia stata apertura, rottura o perdita delle marche dei colli, casse, fusti, involti e bauli; 12° possono del pari essere rivendicati gli oggetti non venduti, dati in deposito al fallito per venderli a conto del proprietario, e i danari ricavati da tale deposito; 13° cessa il dirittto di rivendicazioue mediante pagamento della somma convenuta nella vendita; 14° possono essere rivendicati i danari e gli oggetti presi o da prendersi dal fallito come manda-
      t^ooQle


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

Pagina (35/405)






Marchi Capra Marini Lagonegro Potenza Bono Qle