Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RISOLUZIONE - RISOLUZIONE DELLE EQUAZIONIcava a tutti una straordinaria pena ; cosi per colpire un reo si sacrificavano più innocenti, in onta di queila santa massima, che è meglio vada un reo impunito che perduto un innocente ».
      Conformi a cotesto idee sono le prescrizioni della maggior parte delle leggi punitrici d'Europa. È singolare soltanto che il Codice francese nulla disponga intorno alle offese commesse in rissa. E diciamo singolare, in quanto le più vecchie legislazioni vi avevano provveduto, e la celebre Carolina poteva in parte almeno servir di modello con l'articolo 148, ove diceva: «Allorché varii, deliberatamente e allo scopo di uccidere taluno, si ajutino e soccorrano mutuamente per compiere il delitto, siano colpiti di morte. Ma se varii, trovati fortuitamente in una rissa o lotta, si prestano ajuto, e qualcuno resti ucciso cosi senz'altra ragione, quegli che verrà riconosciuto aver vibrato il colpo mortale, sarà condannato come omicida a perdere la vita sotto la spada. Se chi rimase morto ebbe ricevuti più colpi mortali e pericolosi, senza che si possa sapere chi abbia cagionato la morte, tutti coloro che fecero quo' colpi andranno, come omicidi, a morte ; e per riguardo alla pena degli altri che assistettero, ajutarono, o agirono senza colpire mortalmente, come anche quando in una sommossa e baruffa qualcuno resta ucciso senza cbe si possa scoprire l'autore del colpo mortale, come fu or ora detto, i giudici devono rivolgersi al consiglio delle persone di legge, comunicar a queste tutti i particolari e la situazione del fatto, come l'avranno potuto scoprire, dovendo codesti casi formar soggetto a diversi giudizi per la diversità loro ».
      Niente di ciò si legge nè nel Codice francese del 1810, nè in quello riveduto; e le conseguenze di un tal vuoto sono gravissime, poiché se in una rissa una persona fu uccisa, tutti coloro che portarono la mano sulla vittima devonsi considerare coautori dell'omicidio, e punire della stessa pena, eziandio se fosse possibile di constatare che le ferite fatte dal tale o tale altro dei combattenti non furono mortali. Il risultato della rissa è imputabile a tutti quelli che vi presero parte attiva. Ora v'è in ciò un'ingiustizia, la quale, dopo le cose dette, non è certo bisogno di dimostrare.
      Le disposizioni del Codice italiano in proposito si dividono in due articoli, 564 e 565; nel primo si prevede il caso di omicidio, nel secondo si prevedono le ferite e percosse meno gravi. In quello è detto: « Se in una rissa insorta tra più persone resta qualcuno ucciso, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale è reo di omicidio; ma se non si conoscesse il preciso autore della ferita, o se la morte fosse stata prodotta dal complesso di più ferite, tutti quelli che hanno portato la mano sull'ucciso o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, sono puniti colla relegazione non maggiore di anni dieci, od anche col carcere; avuto riguardo alla qualità ed alla quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa L'articolo 565 dispone: « Se le ferite, le percosse volontarie e gli altri atti di violenza preveduti nella sezione seconda di questo capo (che non abbiano, cioè, jcarattere di tentato o maucato omicidio) furono commessi in rissa, nè si conosca il preciso autore del ferimento sono puniti come in appresso : — se il fatto ha carattere di crimine, col carcere estensibile a sei mesi ; se il fatto ba carattere di delitto, col carcere estensibile a mesi tre, od anche con pene di polizia ». L'interpretazione larghissima che questi articoli ammettono deve poggiare seuza dubbio sul principio che l'autore della rissa non merita la scusa con la larghezza, della quale deve fruire chi fu provocato: imperocché la rissa non può per sè sola esser cagione di sgravare l'imputabilità, e la legge stessa punisce assai gravemente chi in tale frangente spara o scatta armi da fuoco, ed ancorché non offenda alcuno (art. 548).
      Assai più particolareggiate di quelle del Codice italiano sono le disposizioni di molti della Germania, ed anche di quello che tuttora vige in Toscana.
      I Codici di Assia-Darmstadt (art. 273-275), di Sassonia (124 e 136), del Wurtemberg (248 e 260), di Brunswick (153 e 163), dell'Annover (232 e 245) e di Baden (239-242) fanno tutte le seguenti distinzioni, nelle quali differiscono solo per riguardo alla pena: il Codice austriaco specifica meno, ma accenna e880 pure alle stesse regole (§§ 143,157, 411, 412).
      II toscano (art. 313 e 335) è quasi identico ai tedeschi succitati.
      Le distinzioni di cui parliamo si riferiscono a varie ipotesi di fatti succeduti in rissa, e prima è trattata dell'omicidio, poi delle ferite.
      Quanto all'omicidio, esse sono:
      1° L'ucciso fu vittima di una o più lesioni mortali — : il corissante o i corissanti che le produssero sono da tutti codesti Codici colpiti di morte, se agirono con animo d'uccidere; altrimente sono puniti della pena dell'omicidio oltre l'intenzione, prodotto da lesione personale improvvisa.
      2° Alcune delle lesioni sono mortali, altre no — : gli autori delle prime si puniscono secondo la regola precedente, gli altri sono puniti dal Codice toscano con la pena della lesione personale improvvisa in rissa ; dai Codici tedeschi con la pena del tentato omicidio o delle lesioni volontarie, secondo i rei abbiano avuto intenzione di dar morte o di ferire soltanto.
      33 Le lesioni furono mortali non per la loro indole singolare, ma per causa del loro concorso —: il Codice toscano infligge varia pena secondo l'intenzione della gente, e la maggiore o minore gravità delle lesioni: i germanici seguono queste regole, ma le applicano con gravità che pel massimo spazia fra gli otto anni di casa di forza e la morte.
      4° Le lesioni furono parte mortali, parte no, e gli autori in genere sono conosciuti, ma rimane incerto chi di loro abbia arrecato le ferite mortali — : il Codice toscano punisce tutti con la carcere da uno a quattro anni ; i germanici qui pure differiscono pel massimo dai tre anui di reclusione alla pena del tentato omicidio. Se alcuni fra i co-rissanti provano di non aver arrecato ferite mortali, dal Codice, sassone e dal toscano sono puniti colla pena della lesione personale improvvisa in rissa.
      5° I veri autori della lesione rimangono ignoti, o la vittima riportò una sola lesione, di cui non si
     


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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