Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RISPONSABILITÀ
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      quali è obbligato a portare rigorosa e continua sorveglianza.
      Queste considerazioni, le quali mostrano che la iìiì;—hilith «vile ha radice nella necessità delle cose, non bastarono a ftfrfa nmtm Itti re in qualche legislazione, con la ampiezza che riscontrasi nella francese e nelle derivate. Il Codice prussiano, ad esempio, restringe la risponsabilità dei genitori e dei curatori a risarcire il danno cagionato dai fanciulli minori dei sette anni, o dagli insensati (articolo 41). Ed anche i Codici di Danimarca (art. 332 e 333) e di Norvegia (art. 210,211) respingono la risponsabilità civile, purché non si tratti di colpa o negligenza dimostrate imputabili all'ascendente o al padrone.
      Nelle leggi romane la risponsabilità civile era ammessa, benché tanto rispetto si portasse al principio della personalità dei fatti umani. Ma la sapienza di quei giureconsulti, ai quali soltanto, secondo un illustre scrittore francese, la giustizia pienamente svelò i suoi misteri, seppe sotto a cotesto principio classificare conseguenze esatte, benché appajano forse, a chi poco le esamina, di troppo lontane.
      Quel principio non fu violato per certo da essi quando accordarono alla persona danneggiata una actio nexalis per ottenere dal padrone il risarcimento del danno portato dallo schiavo, o la consegna di questo; imperocché nulla possedeva lo schiavo, tolto il peculio che provvisoriamente gli poteva lasciare il padrone. E qualora il risarcimento dovuto avesse superato il valore dello schiavo, il padrone dandolo in noxa, veniva liberato da ogni obbligazione: infatti non poteva essere tenuto a conservare lo schiavo, e sopportare le conseguenze dell'operato di questo , col che lo si sarebbe gravato d'una responsabilità eccessiva e ingiusta. Per molto tempo le stesse regole si applicarono anche ai danni cagionati da un figlio di famig1ia(Dig. ix, 4); ma i progressi del diritto e della civiltà abolirono codesto barbaro uso. La persona danneggiata potò rivolgersi direttamente contro il figlio di famiglia; il padre non fu gravato di alcuna risponsabilità civile, eccetto nel caso che avesse in sua mano beni dell'offensore.
      L'editto del pretore chiamava il padre di famiglia risponsabile dei danni prodotti dalle cose gettate o versate dalle finestre del luogo da lui abitato, qualunque fosse stato l'autore del getto o del versamento (Dig. ix, 3). Siccome alla sicurezza pubblica é sommamente necessario che si possa andare e venire per le vie senza essere esposti a pericoli gravissimi per imprudenza altrui, e d'altra parte se è facile sapere da quale abitazione scese l'oggetto che danneggiò, è raro che si possa scoprire a chi sia da attribuirsi l'origine del danno, cosi niente di più naturale che il padre di famiglia, padrone assoluto in casa sua, fosse incaricato, sotto pena di risponsabilità personale, di vigilare a che non si gittasse niente che potesse cagionare danno ai passanti. In caso che la causa del male fosse uno schiavo, era sempre ammessa la noxce dediiio (L. 5, § 6, Dig. h. t.).
      Questo quasi-delitto non è espressamente contemplato dalle nostre leggi che regolano la risponsa-
      bilità civile. Ma vedremo che fino ad un certo punto almeno ò compreso nei principii da esse posti.
      Anche gli osti, gli albergatori, i vetturali e simili erano tenuti pel fatto delle persone di loro servizio: dovevano rimborsare il doppio del danno recato, senza pregiudizio dell'azione civile contro il vero colpevole. La risponsabilità del padrone discendeva naturalmente dal contratto tacito che interviene tra chi conduce un luogo pubblico d'albergo o un me?zo di trasporto, e chi si vale dell'opera sua.
      Da tutti questi precetti che sancivano la risponsabilità civile presso i Romani, non vedesi in verun modo violata la massima che imputa a ciascuno i fatti soli dei quali fu cagione in tutto od in parte. E lo stesso si può dire di quelle leggi che imponevano di risarcire il danno portato dagli animali o dagli oggetti inanimati.
      Oli animali potevano cagionar danno operando secundum naturarti o contra naturam : nell'un caso e nell'altro, il danneggiato che non avesse colpa pel danno stesso, aveva un' azione [De pauperie) contro il proprietario, al quale era talvolta permessa la noxce deditio, consegnando l'animale vivo (Dig. ix, 1).
      Se un edificio minacciava rovina, chi ne temesse danno poteva obbligare il proprietario a promettere risarcimento qualora l'edificio crollasse (stipulatio damni infecti). Questa promessa obbligava i com-proprietarii in ragione della parte di ciascuno; era permesso nondimeno di sfuggire all'obbligo del risarcimento, abbandonando i materiali rovinati.
      Queste erano le principali disposizioni del diritto romano sulla risponsabilità civile, le quali furono generalmente osservate senza modificazioni , fino alla pubblicazione dei Codici.
      Restando sempre come regola la personalità delle colpe, formalmente sancita nelle nuove leggi (Cod. civ. ital., art. 1151 ; Cod. Albert., 1500; nap., 1336; parmense, 2085; frane., 1382; austr., 1313), ogniqualvolta vogliasi far civilmente risponsabile taluno delle azioni altrui, è necessario che se ne trovi una causa o nella legge, o in una convenzione espressa o presunta. Una convenzione espressa dà luogo alla risponsabilità civile quando si tratti di fidejussione; una convenzione tacita la produce nel caso di lavori a cottimo convenuti con un intraprenditore che é risponsabile delle operazioni delle persone che impiega, o nel caso di un mandatario, il quale risponde di colui che sostituisce a se stesso, o infine nel caso degli albergatori risponsabili pei delitti e quasi-delitti commessi nei loro alberghi, ecc. La risponsabilità civile stabilita per legge deve risultare da un testo chiaro e preciso, non da un'analogia, che non può ammettersi in materia così delicata.
      Abbiamo visto che la legge fa nascere responsabilità civile tanto dal fatto delle persone di cui dobbiamo essere garanti, quanto dalle cose che abbiamo in nostra custodia. Parlando in prima di quella che deriva dal fatto altrui, dividiamo la materia in cinque paragrafi.
      1° Risponsabilità degli osti ed albergatori. — Gli osti e gli albergatori sono risponsabili, come deposi tarii, per gli effetti introdotti nei loro alberghi i dal viandante che vi alloggia: sono responsabiii pert^ooQle


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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