Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RISPETTO - RISPONSABILITÀ.
      RISPETTO (mariti.). — Chiamansi di rispetto tutti gli oggetti che s'imbarcano a bordo di una nave, per sopperire a quelli che possono venire guastati o perduti e che, servendo all'uso ordinario, diconsi di dotazione fissa. Così : vele di rispetto, àncora di rispetto, ecc.
      RISPONSABILITÀ (poligr.). — Voce di conio non italiano, ma oramai entrata nell'uso a significare imputabilità, malleverìa. Allorquando una persona dotata di ragione e di libertà compia un'azione, tutte le conseguenze prevedibili che da questa derivano, sono imputabili a chi l'ha fatta. Tale è il significato della parola risponsabilità, la quale ricorre frequente in materia di diritto così pubblico come privato.
      Rimandando all'articolo Ministri ciò che si riferisce alla risponsabilità ministeriale in diritto costituzionale, e agli articoli Pene ed altri ivi richiamati per ciò che ha tratto al diritto penale, accenneremo qui soltanto ai principii generali della risponsabilità civile.
      Ciascuno è risponsabile delle proprie azioni: è questo un assioma scrittoio tutte le leggi, perchè è un principio scolpito nella coscienza di tutti gli uomini. Ma allorché si venga a determinare le con- j seguenze di cotesta risponsabilità, le divergenze , cominciano e si fanno più profonde man mauo che , si procede nello scabroso esame. Secondo nella mente j di chi è chiamato a decidere prevale il rispetto per j l'uno o per l'altro diritto, per l'una o per l'altra I delle qualità che formano la nostra natura fisica j e morale, secondo il variare di cotesta prevalenza, varia pure la misura e la gravità progressiva delle conseguenze che si vogliono addossare alla persona risponsabile. La morale e il diritto chieggono ognuno la propria parte nel calcolo; e chi li separa del tutto, chi li subordina l'uno all'altra, onde ne vengono anche a questo riguardo tutte quelle serie di sistemi che si riscontrano nelle scienze giuridico-m orali.
      Certo è che allorquando un'azione porta un danno, chi la fece volontariamente, o potè e non volle impedirla, deve un risarcimento. Ma quanto non varia il modo di valutare e il danno e il risarcimento! E non sempre i precetti migliori trovausi nelle leggi dei popoli civili. Il sistema dei Barbari per quanto spetta al soddisfacimento dei danni (così il Gioja nel suo aureo libro Dell'ingiuria, prefaz.), preseuta molte luminose e sicure norme cbe nei Codici moderni si ricercano invano. Investendosi del sentimento dell'offeso, essi mostraronsi bensì più uomini che cittadini, ma d'altro lato i legislatori moderni concentrando l'animo sull'allarme che il delitto diffonde nella società, più cittadini si mostrarono che uomini, più alle pene rivolsero l'animo che al soddisfacimento. Se vi è stato rubato un asino, le leggi dei popoli civili vi fanno indennizzare anche a prezzo d'affezione; se vi è stata rubata la quiete, le leggi taciono, almeno nella maggior parte d'Europa, e più tribunali richiederebbero se la quiete ha un valore.
      Alcune legislazioni si accontentano di dettare i principii, altre guidano per mano il giudice nell'applicazione ; fra quelle prime stanno il Codice Napoleone, e gli italiani che ne derivarono, i qualiin pochi articoli segnano le fondamenta della risponsabilità per riguardo alle conseguenze non penali di un fatto; fra le ultime va annoveratoli Codice prussiano, il quale stempera in cento trentasei articoli le sue disposizioni, cercando (difetto solito in quel Codice) di prevedere tutti i casi, affinchè sia lasciato al giudice il minor possibile arbitrio.
      Fra cotesto divergenze però, i principii fondamentali restano dappertutto gli stessi, e quello soprattutto cbe addossa la responsabilità d'un fatto soltanto a chi lo fece. I più elementari dettati della religione ci insegnano che le colpe sono personali; che ciascuno non è garante se non di quelle che commise, o potendo, non impedì: che la riparazione è dovuta soltanto da chi è autore o complice diretto dell'offesa, o ne è causa morale indiretta, non avendo, come poteva, agito in modo da impedirla.
      Ma su quest'ultima parte della massima unanimemente accettata, nascono differenze d'interpretazione. Da essa sorge il concetto della responsabilità civile: concetto che dobbiamo spiegare ed esaminare nelle sue applicazioni, ma cbe non è ugualmente ammesso nè da tutti gli scrittori , nè da tutte le legislazioni.
      Le risponsabilità civile è in generale l'obbligazione di risarcire il danno proveniente dal fatto delle persone delle quali siamo garanti, o dalle cose che abbiamo in nostra custodia (Cod. civ. ital., art 1153; Cod. Albert., art. 1502; Leg. civ. uap., 1338; parmense, 2087; fr. 1384).
      È questa una eccezione al principio della personalità delle azioni umane? Esaminando la definizione si scorge cbe se eccezione è, essa ha base in una presunzione legittima e ragionevole, nella presunzione cbe colui il quale doveva garantire delle persone, o custodire le cose, da cui deriva il danno, non ha operato in modo da prevenire e impedire questo danno: non ha agito come la sua qualità di garante o custode gli imponeva d'agire. Anche la eccezione dunque trova la sua ragione di essere in un fatto personale all'uomo su cui si fa cadere la risponsabilità d'un fatto altrui. Del resto , cotesta risponsabilità non si estende alle conseguenze penali: esse restano sempre a carico dell'ageute diretto, in quanto abbia goduto di quella libertà che è necessaria per imputare a taluno una sua azione, e che non poteva essergli tolta dall'obbligo di sorveglianza a cui altri era soggetto; la^risponsabilità di cui trattiamo dicesi civile appunto perchè non si estende oltre al risarcimento dei danni, non tocca alla moralità dell'azione. D'altronde un principio di diritto troppo giusto, perchè tutti i legislatori non lo ammettono, tiene risponsabile il cittadino del danno che ha cagionato non solo per un fatto proprio, ma ancora per la sua negligenza od imprudenza (Cod. civ. ital., art. 1152; Cod. Albert., 1501; Leg. civ. nap., 1337, ecc.). In questa massima non vedesi altro che l'idea della colpa nel senso giuridico; la quale tutte le legislazioui , dalla romana in poi, ammettono come base d'imputabilità. E le conseguenze di cotesto principio possono, e talvolta devono essere portate sino al punto da chiedere severo conto d'ogni più piccola imprudenza a chi in sua custodia tiene persone e cose sulleLaOOQle


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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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