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Capìtolo terzo
Aggiungerò, Signori, un altro riflesso, che pure, indusse la Commissione in questo voto. La legge che ci viene proposta, mentre dovrebbe contenere l'accettazione dell'offerta dei Lombardi e dei Veneti, ed il trattato col Governo provvisorio di Milano, racchiuderebbe pur anco alcune disposizioni che mirano a regolare le conseguenze dell'unione e l'eseguimento del trattato.
Non si può provvedere per l'esecuzione di un trattato, se questo non è ancora efficacemente e legalmente sanzionato. La sanzione deve quindi necessariamente precedere lo stabilimento delle norme per l'esecuzione.
D'altro canto non si può assentire ad un trattato se non si ha presente il tenore di esso, e non si conoscono tutte indistintamente le condizioni sotto le quali fu conchiuso.
Ora l'articolo quinto dello Statuto stabilisce che i trattati i quali importano un onere o variazione di territorio [dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. Il voto dei Lombardi e dei Veneti, che noi dobbiamo accettare, il protocollo che vi si riferisce e che ad un tempo accelera la nostra unione con quei popoli, portano senza fallo una variazione di territorio dello Stato. Dunque è necessità, per serbare illeso lo Statuto, che prima di tutto ogni cosa sia nota alla Camera e venga sottoposta al di lei assenso. Con questo mezzo noi potremo anche agevolare il cammino all'unione. Le difficoltà che possono insorgere riflettono solo ciò che ha tratto alla di lei esecuzione, e queste potranno facilmente venire rimosse in progresso, senza. che intanto la unione rimanga in sospeso. E ristretta la cosa alla nuda accettazione del voto dei Lombardi e dei Veneti, non che all'assenso del trattato, la Commissione crederebbe di offendere questa Camera, se dubitasse che un solo risieda fra noi