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Capìtolo terzo
introdurre e sostenere rispetto a quel progetto di legge che egli stesso presentò e che la Commissione doveva esaminare. Le quali aggiunte in parte si riferivano al voto d'unione che erasi dato dagli abitanti della Lombardia e delle provincie venete, in parte riguardavano le norme per l'Amministrazione provvisionale del paese sino alla convocazione del comune Parlamento nazionale.
Questa nuova e non preveduta proposizione del ministro poteva far credere che od il progetto di legge da noi sottoposto non racchiudesse la letterale espressione di quel voto e di quel trattato, oppure che posteriormente alla presentazione di esso progetto si fossero, col consenso del Governo provvisorio, modificate o variate alcune parti del protocollo.
E veramente che un ministro si faccia egli stesso ad introdurre una variazione al progetto di una legge, la quale miri solo a regolare gli interessi del paese e non abbia relazione alcuna con altre popolazioni che non ci sono ancora unite, niuno può meravigliarsene e rimanere incerto nel conoscere la causa che lo ha indotto a questa mutazione : un più profondo esame può averlo consigliato; libero qual era nel proporlo in un modo, libero rimane a variare la proposizione sinché dessa non sia legalmente sanzionata qual legge. Ma quando la variazione che si propone si riferisce al voto di un popolo, ed al trattato con un Governo, voto e trattato che non possono essere mutati e spiegati senza il loro consenso, fa di necessità presupporre che od incorse un errore nel primitivo progetto, o sopraggiunse un nuovo fatto in conseguenza del quale siavi variazione da tutte le parti consentita.
In questa circostanza la Commissione fu d'avviso che la Camera non poteva procedere a una coscienziosa