Storia di Roma di Ettore Pais

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      tarda redazione delle leggi delle xii tavole.
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      posteriormente, ed altre prese poi ad imprestito dalla legislazione dei Falisci. (') A più chiari resultati si giunge prendendo in esame alcuni dei frammenti a noi pervenuti delle XII tavole. Per vero dire non è molto agevole ragionare dell'età di codesta legislazione, dacché Io studio che i giuristi, anche i più competenti, ne hanno sinora fatto non è appoggiato su di un serio confronto di tutti i frammenti delle altre istituzioni antiche, e soprattutto su un esatto concetto del valore della tradizione letteraria. (') In attesa che tale esame, tenendo conto dei risultati della critica storica, venga pienamente fatto possiamo intanto osservare come alcuni degli istituti giuridici ricordati dalle XII tavole presuppongano condizioni posteriori alla metà del secolo V a cui si attribuivano. Non diamo peso eccessivo al divieto di seppellire o bruciare i cadaveri entro il recinto della Città, disposizione, che d'altro lato ci è detta sancita solo dopo il 2G0 a. C. (s) Non consideriamo nemmeno come
      (') Serv. ad Aen. VII, 695: " iustos autem clicit Faliscos, quia populus Rom a n us missis decem viris ab ipsis iuria fetialia et non nulla supplenienta dnodecim tabnlarum accepit, qnas liabuerat ab Atbeniensibus Dal che pare risulti che v'era una versione secondo cui il diritto feciale non sarebbe stato istituito all'età regia, bensì dopo il decemvirato,
      (a) Per tacere di lavori eruditi ma farraginosi, come quello del Voigt, die XII Tafeìn (Leipzig, 18S3), 2 voi. noto come persino opere egregie come quelle del Kruegbr. histoire des sourees da droit roma in ed. fr. I. p. 10 e del Kaiilowa, roem. liechtsgcschicUte (Leipzig, 18S5), I, p. 108 sgg. rispetto a questo periodo sieno inceppate da una lunga serie di preconcetti e non rispondano ormai alle esigenze della critica storica.
      (3) Lex. XII tab. apd. Cic. de leg. II, 23, 58: * hominem mortuum... in urbe, ne sepelito neve mito „. Stando a Cicerone, de leg. II, 23, 58; cfr. Plutarco, '/. Rom. 79; Postumio Tuherto ed i suoi successori di lui e Fabricio sarebbe stato seppellito come i! leggendario Valerio Publicola, nel Foro. Secondo Servio. ad Aen. XI. 206, essendo console Duillio (a. 260 a. C.): " senatus prohibuit et lege cavit, ne quis in urbe sepeliretur: linde imperatores et virgines Vestaeqnia legibus non tenentur. in civitate habent sepulcra ,.. La disposizione delle XII tavole può tuttavia riferirsi all'antica cinta del Palatino e può pensarsi sia stata successivamente rinnovata la legge per lo aggiunte della Città, sicché nella parte meno antica di essa, dentro la cinta delle posteriori mura, erano sepolture, come indicano gli antichissimi sepolcri dell'Ksquilino rispetto all'aggere detto di Servio Tullio, come ci è affermato anche per Taranto, Polyb. Vili, 30, 6. Per questo lato sarebbe dunque il caso di riferirsi a Macroijio, III, 17, 8, ove dice che anche


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Storia di Roma
Parte Prima
di Ettore Pais
Carlo Clausen
1898 pagine 629

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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