Storia di Roma di Ettore Pais

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      48Scap. iv. - dal fi a cacciata dei ue etc.
      contesa con i) console Appio Claudio, al quale, fra le altre cose, come all'omonimo console del 495 a. C., vieta di fare le leve contro i nemici. La condotta di Appio Claudio, che nel 495 è posposto a Letorio nella dedica di un tempio, conduce alla prima secessione; l'ostinazione del secondo Appio nel 471, ha per effetto che Vole-rone Publilio faccia portare a cinque i due tribuni della plebe, ed ottenga che costoro siano d'ora innanzi, creati nei comizi tributi. Ma abbiamo già veduto come, stando ad altre versioni, sino dal 493 i tribuni della plebe sarebbero stati cinque, e coinè vengano ricordati precisamente quei personaggi che sono nominati per il 471. (l) La legge della creazione dei tribuni nei comizi tributi porge poi per proprio conto il fianco a molte obiezioni. Livio non dice come per l'innanzi fossero slati nominati, e la supposizione delle fonti di Cicerone e di Dionisio, che per il passato venissero creati dai comizi curiati, non ha fondamento di sorta e si basa su di un equivoco. I plebei che si radunarono anche in curie vennero confusi con i comizi curiati, ossia con i comizi elettorali patrici; e da ciò derivano le varie notizie intorno agli intrighi di costoro per subordinare alia propria influenza le elezioni dei tribuni. I tribuni della plebe per molto tempo non lurono veri magistrati; essi non erano che i protettori di un ceto, che non aveva diritti, come corpo a parte dello stato. (') Lo stesso nome dei tribuni riconnctte la creazione di costoro con le tribù ; e dalle venti tribù, giustamente sotto un certo punto di vista, viene fatta menzione a proposito della ricostituzione del tribunato, che sarebbe avvenuta nel 449 a. C. La nomina dei tribuni spettava alla sola plebe raccolta nel * conci-lium „. E nel semplice u concilimi) plebis, „ anche nel 449, dopo la
      (') Liv. II, 33; cfr. s. p. 494, n. 2.
      (-') La tradizione liviana, II, 56, 60, come fa valere il Kiccolini, la legge di rubidio Valerone (Pisa, Atti d. Normale, 1895, p. 7), non si rende un chiaro concetto di questa questione; quella di Cic. prò Cornei. I, fr. 24, Dion. Hal.
      IX, 41; 49; cfr. VI, 89, e che parla di comizi curiati si basa, cfr. Momusbn, roem. Staatsrecht, III, p. 151 sq., sulla confusione degli antichi comitia plebis curiata, ossia dalla plebe raccolta a se in curie, con i comitiu curiata, di cui facevano parte solo i patrici. Il Mommsen ad ogni modo attribuisce alla tradizione della legge di Publilio Volerone un valore storico che non ha.


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Storia di Roma
Parte Prima
di Ettore Pais
Carlo Clausen
1898 pagine 629

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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