Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      storia dei comuni italiani.
      pare che ci abbia testimoni; ma dov' è l'accusatore, dov' è il giudice, dov' è l'accusato, lo quale ci dovea essere presente alla sentenzia, o dovea essere iustamente contumace? 1 Bene avemo udito che disse in sua predicanza che noi eravamo citati. Quella citazione non vale neente, per ciò che non fu detto la cagione perchè, nè nominate alcune altre persone, e fu detto che noi dovessimo comparire o nostro soffìciente procuratore. Presenti per lo fermo non fummo, ma per iuste cagioni assenti, a le quali allegare non furo patiti li nostri procuratori; e contumaci non fummo, sì per ciò che la citazione non valse neente, sì ancora perchè termine perentorio non fu assegnato, sì come legge comanda. È ancora scusata la nostra contumacia per lo mandato di mastro Taddeo di Suessa, giudice della nostra alta corte, diletto fedele, e procuratore nostro, l'autorità del quale per ciò non si rompe, per ciò che sia proceduto contro a noi criminalmente; che tutto sappiamo noi bene che criminalmente non puote iudicio venire. Tutto lo tenore della citazione parea che manifestamente dicesse il contrario che ella dicea, che noi o nostro procuratore dovesse comparire. Per la quale cosa parea che dovesse procedere contro a noi, non criminalmente, ma civilmente. Ora pogniamo sanza pregiudicio della nostra giustizia, che noi pure fossimo contumace, non è tale la pena della verace contumacia, che lo accusato o dinunziato possa nè debba essere condennato per difmitiva sentenzia anzi che '1 piato sia ragionevolmente cominciato, e anzi che la bisogna sia cercata in piuvico o in privato; anzi sono certe pene ordinate per leggo a questi cotali contumaci. Alla fine, poscia che tutte queste ragioni vengano meno alla nostra causa, certo il tenore di questa propria sentenzia mostra eh' ella non sia nulla, a ciò che non fu condannato il nostro procuratore eh' era presente, ma fummo condennati noi eh' eravamo assenti. Per la quale cosa tutte leggi e ragioni dicono che sentenzia non vale nè tiene. E manifestamente
      1 Testo latino : Sed etto sine praejuiicio nostro, quod legilìmi fuerint, subsistenlibus lestibus, actor eljudex; sed defuil lertius, reus, qui vel praesens, vel contumaciter absens, secundum justitiam debuil con-demnari.


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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Taddeo Suessa Sed