Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      STORIA DEI COilUSI IT ALIASI.
      valente al doppio della multa inflitta, o era bandito per un anno. Cento soldi d'ammenda pagavano anche coloro che si fossero resi colpevoli di trattare in qualunque guisa co' forestieri a danno del comune;1 sessanta colui che avesse ferito qualcuno con ferro; quaranta chi con bastone; venti chi dava uno schiaffo ; o il bando essendo incapaci o ripugnanti a pagare. 2 I falsatori della moneta pagavano per ammenda la somma, in moneta buona, equivalente alla falsificata.3 L'omicida era anche punito con ammende in danaro. Gli si guastavano le case, e si bandiva dal territorio,il quale a que'tempi si distendeva a tre o quattro miglia dalla città. Pacificandosi con la parte offesa, poteva tornare alla patria — la multa generalmente era in proporzione di un soldo per ogni lira dalle cinquanta in su; — non volendo egli pagare, il potestà ordinava che gli s'infliggesse negli averi un danno rispondente al doppio della multa. In taluni casi l'omicida pativa lo esilio per venti anni; nò era permesso ai consoli e al potestà successivi di condonargli la pena, anzi notavasi nel breve del potestà il quale giurava di eseguirla. Niuna pena ne ammenda sosteneva l'uccisore di colui che gli avesse morti i genitori, i fratelli, gli agnati, i cognati, o il genero, o chi si fosse fatto omicida a difesa del proprio signore.4 In ogni caso i preposti al reggimento del comune non potevano far vendetta contro nessun cittadino senza lo assenso di tutto o della maggior parte del Consiglio ; e niuno poteva dagli esecutori della giustizia essere posto in carcere senza permesso o mandato de' consoli. 5
      Nello statuto pistojese non mancano provvedimenti intorno agli artieri, come ai legnaiuoli, muratori, fabbri, macellaj. 0 In quanto al contadiname era inibito ai lavoratori della terra di prendere una paga maggiore di due denari per giorno, oltre il vitto, da novembre fino ad aprile, e di quattro da aprile a novembre. Se i padroni indugiavano più di otto giorni a pagarli, venivano multati in dodici denari ; la stessa multa pa-
      ' Stai. Civ. Piti. , 1.1 50.
      2 Ivi ,7.8.
      8 Ivi, 1U.
      1 Ivi, \ 118.
      'Ivi,?'2, 14.
      c Ivi, \ 19, 20, 21, 22, 25.


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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