Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      3'JOSTORIA DEI COMUNI ITALIANI.
      verno lo ajutavano quattordici cittadini, scelti da due savi e probi uomini, eletti nello arringo, cioè nel luogo dove ragu-navasi il parlamento del popolo. Il capo dello stato era tenuto a seguire il loro voto e spesso sottoporlo al Consiglio maggiore. Qual fosse il numero di questo consesso non sappiamo dirlo con certezza ; ma senza alcun dubbio era tale da rappresentare debitamente tutta la cittadinanza; la quale nelle straordinarie occasioni convocavasi a generale parlamento. Anzi e'pare che il potestà e i consoli avessero debito di chiamar-vela quattro volte l'anno, ne'mesi dì marzo, di maggio, di luglio e di settembre, e che lo accorrere allo arringo fosse un dovere per ogni cittadino.1 II potestà doveva far leggere ciascun mese il suo statuto particolare, ovvero breve, ch'egli aveva giurato nell'atto di prendere l'ufficio.s Per tuttp l'anno era vietato a lui o a chicchessifosse variarne i provvedimenti. Se egli o i consoli trasgredivano le prescrizioni degli statuti, venivano tradotti allo arringo, e in presenza del popolo accusati e debitamente puniti. 3 II potestà nel mese d'ottobre sceglieva cinque fra'suoi consiglieri per apparecchiare il breve e il costituto del nuovo anno da presentarsi al Consiglio perchè lo approvasse. Il lavoro doveva essere finito innanzi il di d'Ognissanti.4 Terminato l'anno dell'ufficio, il potestà rimaneva per cinquanta giorni dentro il territorio di Pistoia per sottostare al sindacato. 51 sindaci ordinarli del comune erano soggetti al sindacato di altri appositamente eletti. 0 Di questo pericoloso diritto di censura e'sembra che fosse fatto abuso e pretesto a commovimenti pubblici e a vendette private, perocché un articolo dello statuto espressamente prescriveva che i consoli e il potestà non potessero sottoporre a sindacato la condotta de' loro predecessori e degli altri ufficiali del caduto governo.7 Volendo far guerra o pace il capo dello stato con-
      1 Stai. Civ. Pisi., 74 « ... faciant pulsari ad arringum.....plenumpnpuluni. a
      * Ivi, 59.
      3 Ivi, 65.
      ' Ivi, l ICi.
      5 Ivi, , 7G.
      c Ivi, 'i 78. « faciant jurare sindigos se simligos sindigare, n
      7 Ivi, § 57. « Et hoc dicimus et statuimus ne in civitato ulla possit oriri discordia. »


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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