Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      LIJ3110 QUAUTO.
      fatto entro luogo murato. Ai ladroni per il primo furto traforavano le orecchie con ferro rovente, e li frustavano conducendoli attorno la città; pel secondo si mozzava loro un piede; pel terzo venivano appesi alle forche. Chi aggredendo altrui, gli troncava il naso, o l'orbava d'un occhio, o gli rompeva qualche membro, pagava per ammenda cinquecento lire. Gli assassini, o coloro che li mandavano, erano legati alla coda d'un cavallo e trascinati alle forche. Pativano la morte, dopo d'essere stati initriati vergognosamente e frustati per tre giorni innanzi al popolo, i falsificatori della moneta o delle scritture pubbliche. Ai testimonii mendaci strappavasi la lingua, mitriavansi, e s'infliggeva una multa. Nè questi erano i soli casi che si punivano di morte, della quale,ripetiamo, negli statuti milanesi facevasi abuso esacerbandola spesso ; ed abuso non minore facevasi della tortura come mezzo legale di prova, potendo anche talvolta servire la sola convinzione individuale del giudice : mirabilissimo contrasto con le leggi che cento e più anni innanzi vigevano in Genova e in Pisa, dove il senno e la civiltà romana contemperavano le feroci consuetudini sorte dal tralignare dell' indole umana intristita in tanti secoli di barbarie I 1
      In Milano, nei tempi che ora discorriamo, il vivere secondo la legge romana era una eccezione al pari del vivere sotto la longobarda. 2 La legge comune era contenuta negli
      1 Avverto il lettore che non avendo potuto cogli ocelli miei vedere il codice degli Statuti Milanesi del t21G che si conserva net!' Ambrosiana, mi sono riferito al dotto c giudizioso Giulini, il quale, abbondante fino alle minime ricerche, nel subletto degli Statuti sventuratamente è troppo breve ; ne riferisce le sole e nude rubriche, e vi aggiunge notizie intorno ai giudicii di Dio, ed in ispccie al duello. Nello accennare le pene ho dovuto attenermi a quanto ne dice il chiarissimo Carlo Morbio, il qnale asserisce di avere studiato quel codice (Storie dei Municipi Italiani, Mii.\no) , quantunque > dotti di cotesti studi tengano in poca estimazione l' autorità di lui. Le leggi penali eh' egli riferisce di Novara sua patria , hanno il medesimo carattcro delle milanesi. Nondimeno io forte temo che il chiarissimo scrittore, più presto che i codici autentici, abbia spesso seguito le più antiche edizioni degli Statuti Municipali, che in non poco uumcro vennero pubblicati sul cadere del secolo decimoquinto. Qui basti avvertire che tutte quelle edizioni non riproducono gli antichi codici coinè monumenti di storia, ma contengono compila, zioni, cioè le leggi primitive, modificate, accresciute, rifatte, riordinate, e pur allora pubblicate per uso de' tribunali.
      2 « l'unitur in rebus et persona secundum legem Mumcipalcm nostrac


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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