Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      LIBltO QUARTO.
      iliin mare e al modo di acquistarle e ripartirle; alle compre di merci in un paese per pagarsi in un altro — forse prima idea della maravigliosa invenzione delle cambiali; — al caricare e scaricare lo navi ; al seguitare o per ragionevoli'impedimenti interrompere il viaggio ; ai danni recati da nave a nave ; al salvaggio delle merci, alla divisione delle spoglie tolte ai nemici. 1
      Simili consuetudini aveva Genova, ma non si sa se, e quando, le mandasse in iscritto, poiché i documenti che si conoscono, sono assai posteriori all'epoca del Breve dei consoli da noi sopra riferito; e però qui non è luogo a parlarne. Lo stesso diremo di Venezia, il cui statuto marittimo venne promulgato nel 1255. Ed è opera insigne, e come un uomo dotto meritamente la chiama, primo testo di legge compiuta che si conosca sopra la marineria militare e mercantile.2 In principio espressamente i compilatori confessano di avere soltanto emendati, riformati e corretti gli antichi statuti ed ordinamenti: i quali manifestano i grandi progressi che i Veneti avevano fatti nelle cose del mare, contenendo tante decisioni di dubbii, che mal si sarebbero potuti antivedere senza una lunga e consumata esperienza. E forse perchè esistevano tali statuti, nella stessa Promissione del maleficio, promulgata dal doge Tiepolo, non si trovano leggi marittime, tranne poche prescrizioni che pajono più presto di polizia del porto. Generalmente le consuetudini di tutti gli stati marittimi era mestieri che assumessero migliore sistema con le riforme che venivano di continuo avvicendandosi dopo la pace di Costanza.
      E difatti gli stessi governi di Pisa e di Genova, innanzi che si chiudesse il secolo duodecimo, subirono una sostanziale riforma negli ordini interiori dello stato.
      XII. In Pisa i consoli e i senatori s'erano recato in mano tutto il potere; il governo di popolare accennava o era presso a diventare oligarchico; il popolo fremeva; e non si saprebbe dire se per cessare i tumulti, o per provvedimento spontaneo
      1 Fanucci, Storia ec. lib. II, cap. 5. Le rubriche dello Statuto Pisano concernenti le leggi marittime vennero pubblicate dal Pardessus, luogo citato.
      2 Sclopis, Storia della Legislazione Italiana, cap. V.


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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