Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

Pagina (408/593)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      3'JOSTORIA DEI COMUNI ITALIANI.
      troncare le mani ai delinquenti, il mandarli alle forche, o dannarli al fuoco.11 legislatori si sforzano di prescrivere regole e principii per istabilire la evidenza, e al delitto adattare la debita pena, ma quasi sempre si rimettono alla discrezione dei giudici, l'arbitrio de' quali era tanto protetto dal governo che era inibito a chiunque far glosse agli statuti là dove il testo non fosse chiaro.2 In Venezia adunque vigeva la pessima usanza degli stati dispotici dove il principe si arroga il diritto d'interpetrare egli solo le leggi.
      X. Adesso è mestieri di accennar brevemente le relazioni tra la chiesa e lo stato. Il patriarca d'Aquileja procedeva da parecchi anni nemico ai Veneziani, perchè essi nelle cose spirituali obbedivano al vescovo di Grado, e lo avevano sempre sostenuto dopo che, consolidatasi la repubblica, ci non volle più riconoscere il suo antico metropolitano. Roma lo proteggeva per opporlo all' Aquilejense che parteggiava per gì' imperatori germanici, i quali gli avevano concesse ampie prerogative e beni feudali. Nel 1157 al patriarca di Grado fu assegnato come suffraganeo il vescovo di Zara; il che mosse il popolo a ribellare: ma i Veneziani ci andarono ad oste; oppressero i sudditi ribelli, ai quali fu forza cedere ed accettare la subie-
      1 Servano di saggio della severità delle leggi penali venete i seguenti capitoli della Promissione del maleficio del Tiepolo :
      « Cap. III. — Se veramente alcun tara tatto furto la prima volta da lire IO duo a 5 sia privado de uno occhio.
      Et de lire 20 veramente in fiua IO perda un occhio et la man.
      Et de lire 50 in fina 20 perda tutti doi gli occhi.
      E da lire 40 in lino 30 perda tutti doi gli occhi et la man.
      Se veramente un altra volta aera trovado in furto di quella stessa quantità , sia impiccado , se in conscicntia de zudesi sera, che per furto habbia perso gli occhi et la man.
      Cap. IV. — Se alcun la prima volta fara fnrto da lire 40 et da li in suso , sia impiccado. Ma in ogni luogo dove in questa carta di promission se dice chel malfator debbia esser impiccado per il maleficio perpetrato, sei maleficio sara per femina perpetrado, non sia impiceada la femina , ma sia condennata alla morte, secondo la discretion di xudesi.
      Cap. X. — Quelli veramente , che riccveran il furto, o robaria , over preda spentamente, et questo sera manifesto, over il confessaranno, over per teslimonij seran convenuti, debiauo come essi ladri, o robadori, over predoni esser punidi. na II Capitolare Nanticum si chiude con queste parole : « Si autem pracdictis statutis nostris aliqua obscuritas alicubi fuerit, potestatem habemus nos Dux cum uostro Consilio minori, et majori reformandi ipsas obscuritatcs sicut bonum videlur. n


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

Pagina (408/593)






In Venezia Aquileja Veneziani Grado Aquilejense Grado Zara Veneziani Promissione Tiepolo I Capitolare Nanticum Dux Consilio Roma