Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      3'JOSTORIA DeI COMUNI ITALIANI.
      facevansi in forma solenne avanti ai giudici. Le vedove non incinte non potevano rimaritarsi se non dopo trascorsi sei mesi dalla morte del marito. Quando la vedova passava a seconde nozze, le figlie minorenni potevano separarsi dalla madre quante volte i parenti loro ne avessero fatta istanza al giudice, e questi lo avesse reputato convenevole. Lo ammogliato che conviveva pubblicamente con una concubina, pagava, a benefizio del comune, l'ammenda di venticinque lire, e di cinquanta se la druda era maritata. Il corredo che lo sposo mandava alla sposa, se non passava una certa somma determinata dalla legge, s'intendeva come donato. — Nelle leggi che regolavano i diritti di successione, prevaleva generalmente la eguale partizione degli averi. È degno di molta considerazione come il padre potesse accrescere o scemare la parte spettante ai suoi figli non minorenni, a seconda della buona o cattiva condotta; o come dice il testo, se lo avessero obbedito e servito secondo le leggi di Dio, e viceversa. Mancando gli eredi maschi, le figlie potevano essere favoreggiate; e quando il testatore non lasciava prole e preferiva agli altri alcuno de' suoi congiunti, costoro potevano citare lo erede innanzi il tribunale, e provando che esso non aveva meglio di loro servito secondo le leggi di Dio, privarlo del beneficio. — I saraceni e gli ebrei non potevano succedere ad un cristiano intestato. Le provvisioni regolanti il diritto successorio de' claustrali mostrano gran senno; e i legislatori ne avevano bene ragione, perocché in quei tempi, ne' quali anche individui di famiglie illustri e potenti indossavano 1* abito monastico, era necessario porre un freno all' avidità dei monasteri che tiravano con ogni mezzo ad arricchirsi delle sostanze de' cittadini. Negli statuti pisani non è difetto di leggi spettanti all' ordine ed alla sicurezza pubblica, di leggi cosi dette di polizia, le quali prescrivevano rigorosamente certi doveri, e punivano determinatamente varii delitti turbatori della tranquillità dello stato.
      constitult et firmavit, et de omnibus oneribus rustieaois ipsum, et suos bere-des et sua bona sui patris liberavit, ut de eetero non teneatur servitia rusticana facere, nec dare Datam. Ego Stefanus de Silva Longa etc. ».
      Tratto dalla Raccolta di Diplomi Pisani del Cav. Flaminio Dal Borgo, a pag. -186, Pisa 065.


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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