Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      3'JOSTORIA DEI COMUNI ITALIANI.
      cause urgenti e nei casi di violenza, i contadini non potevano essere citati in giudizio, durante la messe e la vendemmia; 1 se non che riguardando la causa uno straniero o un marinajo, tale privilegio non giovava. — Perché nessuno sotto pretesto > di andare in Terra Santa, poiché quello era il tempo delle crociato, o altrove per cagione di commercio, non si sottraesse alla legge o perdesse i proprii diritti, si concedeva la dilazione di un anno per chi si trovasse in Palestina o in Romania, e di otto mesi per gli assenti in altre contrade. — Era valida la testimonianza dell' ebreo contro l'ebreo, non mai dello ebreo, dell' eretico, del pagano, del saraceno contro il cristiano.— Nessuno poteva essere chiamato in giudicio per debiti di giuoco ; 2 né le donne potevano per debiti essere imprigionate; potevano bensì essere punite di bando. — Prendere frutto mag-
      quondam Micbelis de Bicntina , unius petii Terre cum domo super se, et ioipsa domo etc...... Ex senteutia contumacie indo lata prò suprascripto Iacobo
      Clerico..... contra snprascriptum Iluboldum a Dom. loanne Mvdalie ludiceet Assessore Dom. Ugonis Rossi de Parma Dei gratia Pisani Potesta-tis etc. »
      Il documento c del 1211 , e trovasi nel Dal Borgo, Diplomi Pisani, pag. 348.
      1 « Ne quis messium vindemiarumque tempore adversarium eogat ad judicium venire, oratione Divi Marci exprimitur : quia occupati circa reni rusticani in forum compellendi non suot.....statuimus ut nulltts Iudex.......amedio mense Innii usque ad Calendas Augusti, et a festo Nativitatis B. Mar e niensis septembris nsque ad octo dies inclusive intrante menseOctobri aliquem ad iudicium venire compellat. Nisi tamen ad litem contestandam, ubi actionis dies foret exiturus et nisi in causa Asscssoris de possessione turbata, vel invasa, seu violenta , et fructibus ejnsdem a. E concorda con la legge romana del codice Tcodosiano. Il richiamato al Diritto Romano occorre non poche volte nello Statuto di Pisa * e più d' un secolo innanzi che il Savigny vi richiamasse 1' attenzione dei dotti, Virginio Valsccclii ne aveva pubblicata una speciale disquisizione : Epistola de Yeteribus Pisanae Civitatis Constitutis. Florentiae 4727.
      2 Nello studio ms. del 1284 intitolato: Breve Pisani Comunis, si contiene una severissima legge che inibisce i giuochi di giorno e di notte , dentro e fuori la città o nei borghi « Salvo quod in locis honestis et palam quis volens possit ludere ad Tubulas , vel ad Scaccos tantum , et non alio modo, nec ad alium ludum. Et salvo quod ad pistellandum Ova (e giuoco che in Toscana esiste tuttora e dicesi Trucciare, o giuocare a Truccino) tantum diebus quadragesimalibus quis ludere possit, etc, » I violatori del divieto venivano severissimamente puniti con multe più o meno gravi, e coloro che tenevano giuoco erano multati perfino di cento lire per volta, c non potendo pagare, erano imprigionati, e ad arbitrio del governo o del giudice, posti alla berlina o tuffati in Arno. « Et prò prediclis inveniendis mitti-mus in omni septimana semel et precise circa Sluros Pisane Civitatis, et prope eos et spccialiter juxta Parlasciurn bcrruarios nostroi et vigiles. »


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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