Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      LIBRO QUARTO. 391
      proprie consuetudini non scritte per le diverse parti del mondo ove i Pisani possedevano beni ed abitavano,a fine di provvedere all'onore, alla giustizia ed alla salvezza de'cittadini. I Pisani, essendo stati sempre, sopra tutti gli altri popoli, amanti della equità, vollero ridurre a scrittura le proprie consuetudini fino allora affidate alla memoria, perche venissero da coloro, che lo volessero, conosciute. Per la qual cosa avevano eletto alcuni prudenti o savi uomini affinchè promettessero con giuramento di raccogliere le sopradette consuetudini, e dove fosse mestieri correggerle, e, sceverando ciò che era legge da che ciò era consuetudine, metterle in iscritto. 1 quali statuti così scritti ed ordinari, si vollero chiamare costituti, quasi fossero consentiti da molti, e ricevuti ed approvati dalla cittadinanza tutta. 1
      Nello applicare la legge era prescritto ai giudici, più che alla lettera, badare allo spirito. Nessun cittadino poteva essere punito per errore o scempiezza di parole. — I chierici e i poveri godevano privilegio rispetto ai pegni ed alle cauzioni: i poveri, anche dichiarati rei, non potevano essere puniti di carcere o di bando, ove non avessero fondi sui quali si potesse fare esecuzione.—Al debitore, la legge lasciava quel tanto necessario a campare la vita. — I minorenni di venti anni in giù, rappresentati dai loro tutori, potevano essere condannati in contumacia. — Il chierico, chiamando un laico innanzi a un tribunale secolare, non poteva più ritirarsi. 2 — Tranne nelle
      1 « Quorum staluta in scriptis redacta sunt, appellata constituta , quasi a pluribus statola, et etiam a civitate recepta et conllrniata. Ex quibus hoc volumen compositnm , a nubis confirmatam , a consulibus lustitiae sciliret Raioerio ile Terlaxio et Lanfranco prose et suia sociis, scìlieet Lamberto Crasso de Saneto Cafisiano , Boccio Cocco, Ilenrico Friderici Bulso, olim Peti-i Albitbonis, et Sysmondo quondam Henrigui Nithonis, per publicàtionem ob-tulimus et dedimus. Anno incarnationis Uomini iMCLXI , inditione IX , pridie Kalendas lauuarii, regnante Domino Friderico, felicissimo atquc invictissimo imperatore nostro , et semper augusto.
      2 E questo era provvedimelo adottato non solo da quasi tutti i prandi comuni, ma da quei piccoli stati ebe avevano Statuti per concessione di principi. Vedi lo Statuto di Val d' Ambra pag. H , pubblicato dal Prof. Bonaini nel -1851. Per Pisa valga il seguente documento:
      « Ex bis publicis Literis sit omnibus notum, quod Panlaleone de Burgo quondam Simonis lune Coniai et reclor Iustilie misit et imluxit in tenere et posscssionem, vcl quasi, Iacobum Clericum Doni. Vitalis Pisani Archiepiscopi pio isso Archiepiscopo et ArchiepÌ6copatus nomine, centra Hubaldnm
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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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Pisani Pisani Raioerio Terlaxio Lanfranco Lamberto Crasso Saneto Cafisiano Boccio Cocco Ilenrico Friderici Bulso Peti-i Albitbonis Sysmondo Henrigui Nithonis Uomini Kalendas Domino Friderico Statuti Statuto Val Ambra Prof Pisa Literis Panlaleone Burgo Simonis Coniai Iustilie Iacobum Clericum Doni Pisani Archiepiscopi Archiepiscopo Archiep Hubaldnm Vedi Bonaini