Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      LIBRO QUARTO.
      4-27
      aito con l'esilio. Ai falsificatori della moneta erano irremissibilmente confiscati i beni, e troncata la mano destra; ed ove riuscissero a sottrarsi alle mani della giustizia, sene registravano i nomi nel breve consolare perchè i successori al consolato eseguissero la legge.11 consoli, chiedendo una delle parti o ambedue, erano tenuti a rivedere, quasi in via d'appello, la sentenza data.2 — Accordando il domicilio in città a qualcuno, i consoli lo facevano giurare che vi abiterebbe in perpetuo trasportandovi tutti i beni mobili che possedesse.3 — Era inibito lo introdurre in Genova merci straniere che potessero danneggiare le nazionali, tranne le pellicce e i guarni-menti di nave. 4 Se lo introduttore di mercanzie vietate era forestiero, lo facevano giurare di riportarle via oltre i confini dello stato, e non ritentare d'introdurle in Genova per tutto il tempo del consolato di coloro, ai quali prestava il giuramento. Se lo introduttore era abitante del territorio genovese, perdeva la quarta parte delle merci.5 — Per provvedere ai pubblici bisogni, i consoli non potevano dare in pegno le cose del comune per un tempo maggiore della durata del loro consolato, cioè per un anno; ma con l'assenso del consiglio potevano farlo per più anni. 6 — Giuravano di non usare alcuno artificio per levare denaro a qualsifosse cittadino a prò del comune, salvo quando fosse stato convinto come eccitatore di tumulti. 7 Mentre in Genova i turbatori della pace, gli ar-ruffapopoli sottostavano a tutta la estrema severità delle leggi, è degno di nota come nel breve de'consoli non fosse stabilita pena alcuna per i traditori della patria, forse perchè tale
      • Ivi, LXXII.
      2 Ivi, XLIII.
      3 Ivi, XLVIII.
      *«.... cxceptis operibos sitvaticis ei garnimentis. »
      B Ivi, LIX , LX , LXI.
      6 Ivi, L1V. Come segui nel 4149, allorché le migliori rendite del comune si dettero in pegno per quindici anni. Dal che nascendo grandissimi abusi, nell'anno 1153 fu statuito che i consoli nel fare simili contratti, non si potessero impegnare che per un anno solo , vate a dire finche i contraenti a nome del comune rimanevano in ufficio.
      7 Ivi, XXXVI. Nulli Ianucnsi tollemus pecnniam aliquo ingcnio prò communi. nisi prò capiinlo quod in proximo scriptum est de discordia civimn. aut illi qui confessus fuerit per se . aut convictus per tcstcs , et si probationem ei dare non potcrimns, tnne sacramento illius crcdatur. »


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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