Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      LIBRO QUARTO.
      4-27
      sentenza quindici giorni dopo data la querela o presentato il libello, non essendovi legittimo impedimento o desistenza del querelante 1 — Rivendicare i torti fatti alla chiesa, ai chierici, agli uomini delle compagnie, ai vecchi, agli orfani, alle vedove, ai pupilli e alle donne di Genova, da Porto Venere fmo a quello di Monaco, e da Voltaggio, Montalto e Saviglione fino al mare, ove non richiedesse altrimenti l'utilità del comune, o la parte offesa ritirasse la querela2 — Assicurare il possesso a chi lo godeva già da trenta anni3 — Se alcuno avesse commesso omicidio volontario e premeditato, non contro gli aggregati alle compagnie, ma contro i non ammessi a quelle, o i chierici, o i minorenni abitanti nel quartiere d'una compagnia, veniva bandito dal territorio, gli venivano confiscati o devastati gli averi, e dati ai parenti dell'ucciso, e ricusando questi, alla chiesa di San Lorenzo; e qualora il reo avesse figli, rimanevano privi del diritto di ereditare i beni paterni; tranne il caso in cui la moglie avesse ucciso il marito o viceversa.4 — Qualvolta non si potesse scoprire l'omicida, e un parente dell'ucciso, avendo sospetto di alcuno, accusavalo, poteva chiamarlo a battaglia, cioè sfidarlo alla prova del duello: ma se il sospettato usciva vittorioso,o, come dice il testo, mondo dalla prova, lo sfidante veniva considerato calunniatore e pativa la pena con clic le leggi punivano il reo d'omicidio; con questo che essendo figlio di famiglia era punito di bando, e stava nello arbitrio de'consoli ordinare la confisca o la devastazione degli averi. s — Lo spergiuro era severamente punito. I testimoni esaminati, ove avessero ricusato confermare con giuramento le cose dette, venivano obbligati a rifare il danno a colui che li aveva chiamati in giudizio; se i testimoni erano chierici procedevasi con essi giusta le convenienze.6 — Se alcuno della compagnia pativa assalto premeditato, era ricompensato debitamente, infliggendosi allo aggressore la multa di lire cento, qualora l'aggressione, e il grado e gli averi di
      * Stai. Consul. lanuens. V. 2 Ivi, VI. 8 Ivi, Vili. 4 Ivi, X. s Ivi, XI. c Ivi, XV, XVI.


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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