Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      3'JOSTORIA DEI COMUNI ITALIANI.
      breve de'consoli dei Placiti più non esista o non per anche si conosca, potrebbe indovinarsi da quello dei consoli. Cosiffatta scrittura rende immagine del programma ministeriale che si costuma nei governi de'giorni nostri. Se non che ipopoli degli Italici comuni essendo nello stato di cultura incipiente, e quindi, più veritieri e positivi, ponevano nel loro programma, e li recitavano in pubblico esplicitamente, tutti i capi principali delle leggi, e li riconfermavano col giuramento. Perocché in quei tempi di schietto sentire e di fede il giuramento era sacro e tremendo, e l'uomo spergiuro veniva considerato infame o, come oggidì si direbbe, morto civilmente per sempre. Laddove nell'età nostra, in cui le leggi che reggono gli stati sono numerosissime e complicate — senza tener conto della infinita e multiforme farragine de'decreti particolari — in cui la politica anch' essa è una scienza astratta, e la immoralità diplomatica considera la riverenza e il santo terrore del giuramento come paura da fanciulli, i programmi altro non riescono che un tessuto di proposizioni generali, astratte, ed arrendevoli a qualunque opposta interpetrazione.
      Sono questi i principali provvedimenti che si contengono nel breve de' consoli del comune pisano. Nel predetto anno, adunque, eletti al consolato da durare dal dì della Purificazione di Maria per dodici mesi, Bonsignore Mallone, Guglielmo Porco, Guglielmo della Volta, e Lanfranco Pevere, giurarono di: Giudicare, ad onore dello stato e della santa madre chiesa di Genova, le cause concernenti i mobili e gl'immobili con querela ovvero istanza, o anche senza, qualvolta loro paresse la faccenda spettare al pubblico bene 1 — Non attentare scientemente ne all'onore nè all'utile della città e della chiesa2 — Non privare della giustizia nessun cittadino a prò del comune , nò il comune a prò del cittadino; ma essere equi ed imparziali, secondo ciò che ad essi ne sembrasse; tranne nel caso in cui il cittadino, accusato di delitto o d'infrazione di alcun divieto, avesse titolo di credito sul comune, caso in cui era costumanza godere esenzione di multa 3 — Profferire la
      1 Stalula Contulatus lanuentis, Scz. II.
      a Stai. Contai, lanuens. III.
      » Ivi, IV.


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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