Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      storia dei comuni italiani.
      caglia promulgato secondo il consiglio dei reverendi giureconsulti di Bologna,1 vai quanto dire non assentiva a nessuna delle cose che chiedevano i Lombardi. Gherardo Pisto Milanese loro giureconsulto rispondeva l'editto di Roncaglia non doversi chiamare sentenza, ma atto d'arbitrio consumato illegalmente a loro danno, quindi non essere tenuti a considerarlo come obbligatorio.2 Federigo voleva ridurre le città alle condizioni in cui trovavansi innanzi ai tempi del vecchio Enrico, cioè innanzi che cominciasse la contesa delle investiture, occasione allo esplicàmento delle italiche libertà ; i Lombardi invece volevano porre lo impero dentro i limiti in cui stavasi alla morte di Enrico il giovane, quando le città erano o tutte o pressoché tutte costituite a comune, ed esercitavano senza contrasto i diritti di regalia e fruivano delle loro consuetudini. Per altro, diceva Gherardo, chi avrebbe, come testimonio oculare, potuto affermare quali fossero i diritti dello impero ai tempi di Enrico IV, morto settanta anni innanzi?3
      1 « Ut aut rcgalibus et lais quae ad euni ( imperalorem) pertinent quae vos detinctis , illi justitiam faciatisj aut senteutiiim a judicibus Bononiae apud Roncaliam contra vos pronuntiatam executioui mandetis; vel ea quae ante-cessorcs vostri seniori Hcnrico reddere consuoverunt, faciatis. » Romuald. Salernit. Chronic.
      N. B. L'autorità di Romualdo Salernitano si riferisce alle trattative della pace di Venezia: ma siccome anche nella presente occasione la Lega Lombarda chiedeva le medesime cose adducendo le ragioni stesse, ho reputato giusto giovarmi anche qnì della solenne testimonianza del Cronista di Salerno.
      2 « Inficiabatur eam (Roncaliae) fnisse sententiam ..... Etenim cum plures ex nobis non per coutumaciam fuissemus abseutes, quidquid tunc contra nos dictum fuit, nobis nocere non debet, nec prò sententia reputari. Se-cundum leges enim in absentcs prolata sententia nullius tst roboris vii va-loris. »
      3 « Praenotati imperatoris dispositiones pariter et statuta propter anti-quitatem temporis jam bene perdidere memoriam, nec vivit aliquis vestrumvel nostrum , qui bene possit illius temporis dieta vel facta recolere. » A parlare propriameute leriferiteparole vengono da Romualdo Salernitano riferite come dette dal giureconsulto milanese nelle conferenze di Venezia j noi le riportiamo a quelle precedenti , perchè da tutti i documenti risulta che i Lombardi chiesero sempre le medesime cose e con le parole stesse, e Gerardo da Pesta era sempre colui che parlava per loro. Inoltre il documento Peiitio etc. da noi citato a pagina 557 nota 11),che ii Muratori, congetturando, pone come fatto al congresso di Venezia, è stato da noi riportato alla adunanza di Mom-bello per la manifestissima ragione, che in esso vengono nominati membri della lega alcune città clic nel principio del -1177 se ne erano già staccate , come fra le altre Cremona, Tortona , Rimini , Ravenna cc. Nè monta che il Muratori abbia pubblicato un altro documento con la data di Mombcllo, perchè esso non è se non so un compromesso per la elezione degli arbitri, e


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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