Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      STORIA DEI COMUNI ITALIANI.
      egualmente solide, hanno oggimai persuasi i critici a dichiarare l'opera d'Isidoro una pia impostura. Nondimeno ai tempi di Gregorio essa aveva una incontrastata autorità; e le dottrine contenutevi dentro venivano reputate dottrine della Chiesa. In queste decretali Ildebrando aveva trovato il diritto della chiesa a scomunicare e a deporre i principi ed a sciogliere i sudditi del giuramento di fedeltà, diritto che resultava evidentissimo da un atto di San Gregorio Magno, pontefice di tanta autorità nel medio evo.1 Ildebrando dunque, come i più lodati politici d' ogni tempo, giovavasi di tutti gli elementi che gli apprestava l'epoca sua, da lui riputati efficaci a far trionfare un' idea, che standogli in mente come verità indubitabile, gli poneva in cuore quello zelo e quella perseveranza che sono sempre necessari alle straordinarie imprese.
      L'altro effetto che nacque dal riferito avvenimento fu quello accennato di sopra. Lo spettacolo del capo dello impero, umiliato abiettamente, doveva di necessità scemare nell' animo de' popoli ogni rispetto per quello, e far loro sentire la coscienza del proprio essere, coscienza, che meglio avviata, avrebbe potuto fruttare la indipendenza politica. Ma in quell'età, quantunque le angherie feudali provocassero continuo prima il lamento e lo abborrimento, poi l'aggressione de'po-poli, la relazione feudale era tuttavia il nesso comune de' vari ordini sociali; e gli uomini, anche in Italia, non sapevano intendere la esistenza della nazione senza quella del principe;
      1 È un privilegio concesso da S. Gregorio Magno alla badia di S. Me-,lardo j verso la fine si leggono le seguenti parole clie riportiamo tradotte : « Ordiniamo sotto pena di scomunica che nessuno osi violare le suddette prerogative concesse dall'apostolica e dalla nostra autorità ai rettorie ai religiosi del riferito monastero, e a tutti i monasteri che da esso dipendono. Se chicchessia , o re, ii prelato, o giudice, o persona secolare, di qualsiasi condizione e qualità, violi o condanni questi decreti della autorità e potestà apostolica.... s'egli inquieti i monaci , se li disturbi.... sia qualunque si voglia la sua dignità o l'altezza del suo grado, noi gli togliamo i suoi onori e iesue dignità, lo separiamo dalia comunione cristiana , o lo priviamo, come corruttore della fede cattolica e distruttore della santa chiesa di Dio , dalla partecipazione al corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo ; noi lo colpiamo dell'anatema e di tutte le maledizioni che hanno aggravato gli eretici dal principio de' se-eoli fino ad oggi, e lo condanniamo nel più profondo dcgl' inferni con Giuda traditore di Cristo, cc » Blondel, Privileg. Medard. Mortasi, eie., p. 017.


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Storia dei comuni italiani
Volume Primo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1864 pagine 591

   

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