Stai consultando: 'Biografia di un bandito Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria ed alla sociologia', E. Morselli - S. De Sanctis
Pagina (405/447) Pagina
Pagina (405/447)
Biografia di un bandito
Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria ed alla sociologia
E. Morselli - S. De Sanctis
Fratelli Treves Editori Milano, 1902, pagine 424
Le perizie psichiatriche. • 383
gio pei medici periti, e ne migliorerà le poco liete condizioni.
Ma il processo di Lucca diede agio ai sei periti eli effettuare un terzo importantissimo passo verso la riforma della procedura peritale. Unanimemente stimammo che ogni discussione in aula di udienza sarebbe stata inopportuna ed inutile. Ove i periti non fossero giunti dopo tanti esami e studii a conclusioni eguali, certo non li avrebbe rimossi dalla loro opinione una disputa in pubblico: inoltre, simili dissertazioni contradditorie sono sempre di nocumento alla dignità della scienza che noi rappresentiamo'. E poiché il parere nostro sulla responsabilità dell'accusato non riusciva conforme, nonostante l'accordo completo sulle linee generali della diagnosi clinica, deliberammo che ciascuno dei due periti delegati avrebbe lette in udienza le conclusioni delle due perizie, di accusa e di difesa, avrebbe risposto alle domande di schiarimenti fattegli dalle parti, ma non sarebbe sceso alla analisi critica del rapporto avversario. Invero, la legge non parla di confronti, sempre odiosi, nè di contestazioni, sempre acri, fra i periti : non si capisce il perchè i medici-legisti debbano trasformare l'aula della giustizia in una sala di dispute accademiche. Per la. perizia in istruttoria, la. legge accenna a scambievoli schiarimenti, a « comunicazione dei risultati opposti » fatta dal giudice (art. 155 C. P. p.) : per le perizie in dibattimento, è detto che i periti si potranno sentire in presenza gli uni degli altri (articolo 310); ma la discussione non è prescritta, e i periti che vi si prestano, oltre a esorbitare dal loro compito, non fanno gli interessi veri della scienza.
Per queste ragioni, anche se il «caso Musolino» non dovesse arrecare nuovi lumi per la soluzione del quesito circa la natura patologica del delitto e circa la responsabilità degli epi-