Stai consultando: 'Biografia di un bandito Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria ed alla sociologia', E. Morselli - S. De Sanctis
Pagina (401/447) Pagina
Pagina (401/447)
Biografia di un bandito
Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria ed alla sociologia
E. Morselli - S. De Sanctis
Fratelli Treves Editori Milano, 1902, pagine 424
Le perizie psichiatriche. • 379
dubita così (e non sempre a torto) che il giudizio sia inquinato da elementi estranei alla vera scienza ed anche alla coscienza dei periti, i quali si lascino trascinare dai sentimenti o da ragioni anche meno oneste a sostenere cose contrarie e alla scienza ed alla loro coscienza morale.
Non neghiamo il fatto; e noi stessi, più e più volte, ovun. quo e comunque ce ne sia stata offerta occasione, abbiamo alzata la voce reclamando, in unione ai più riputati cultori della medicina legale, una riforma sostanziale della Procedura. Il miglior mezzo per riparare al malanno sarebbe di nominare sempre i periti durante la istruttoria ogniqualvolta esista o si sollevi il dubbio sulle condizioni mentali di un colpevole : e a ciò si ovvierà, speriamolo, col provvedimento dei collegi peritali, come si pratica in altri Stati civili (Austria) o anche colla delegazione a qualche Facoltà medica (Germania). Altra riforma utilissima sarà quella, da tanto tempo domandata, della pubblicità dell'istruttoria. Che se per ragioni particolari le perizie non possano anticipare il dibattimento penale, e debba il parere degli uomini di scienza essere enunciato anche sulle prove testimoniali raccolte durante le pubbliche udienze, si abbia almeno il buon senso di eliminare il contrasto fra periti fiscali e periti defensionali; si costituisca una commissione o giuria tecnica con persone di notoria competenza ed autorità, superiori alle esigenze della lotta professionale, e la si incarichi di redigere e presentare un solo ed unico rapporto, senza distinzione di parti, o dove tutto al più sia accennato alla differenza eventuale di opinioni, ma senza designazione di nomi, come già si pratica nelle perizie in materia civile (C. Proc. civ., art. 264).
In varii processi di Tribunale o di Assise, cui abbiamo preso parte, fu tentato dai periti stessi di porre riparo alle